L’Aquila. La Corte dei conti boccia il decreto del commissario delegato per la ricostruzione. La sezione di controllo della magistratura contabile, infatti, ha bocciato il decreto 48 del 10 marzo del 2011, del commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, finalizzato all’istituzione di una banca dati al Comune de L’Aquila, finalizzata raccolta della documentazione contabile per quel che concerne la ricostruzione post-sisma.
Lo hanno annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nella quale il Presidente della sezione controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, Maurizio Tocca e i due consiglieri, Andrea Baldanza e Giovanni Mocci, hanno reso noto le motivazioni della ricusazione del visto di legittimità dell’atto, indispensabile per la sua efficacia. Il decreto finito sotto la lente di ingrandimento della sezione controllo della magistratura contabile è quello adottato da Chiodi che, recependo le indicazioni del ministero dell’Economia rispetto ai trasferimenti effettuati dai commissari delegati titolari di contabilità speciali, prevedeva di delegare all’Amministrazione comunale de L’Aquila la funzione di definire specifiche tecniche ed economiche per l’affidamento dei servizi informatici per l’archiviazione dei dati e degli atti necessari alla rendicontazione delle risorse trasferite della struttura commissariale. Ma sul soggetto attuatore a cui sono trasferiti i poteri da parte del commissario, si è però espressa negativamente la Corte dei Conti. “I poteri straordinari riconosciuti al Commissario per la ricostruzione – ha detto Baldanza – devono essere trasferiti a organi monocratici e non all’Amministrazione, con l’obiettivo di non riprodurre i meccanismi tradizionali di esercizio del potere. Se così fosse, infatti, si tratterebbe di un potere aggiunto da esplicitare secondo modalità ordinarie. Dato che il potere è straordinario potrà essere delegato solo ed esclusivamente al sindaco”. “In questo modo – ha aggiunto il consigliere della corte dei conti – si parla di un potere annacquato. Non siamo entrati nel merito, abbiamo solo posto osservazioni di carattere generale rispetto a chi compete il potere. Il potere straordinario deve essere esercitato secondo modalità straordinarie. In questo modo si nega l’esistenza di una situazione eccezionale, di emergenza”. Si tratta del primo provvedimento adottato dalla magistratura contabile abruzzese dal febbraio scorso, dopo l’entrata in vigore della legge 10/11 che ha convertito il decreto legge 225 del dicembre 2010, secondo cui sono sottoposti a controllo preventivo della Corte dei conti “i provvedimenti – recita la norma – commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, numero 225”. “L’altra novità – ha detto il presidente della sezione controllo, Maurizio Tocca – e’ rappresentata dalla circostanza che tale attività di controllo deve esaurirsi entro sette giorni dalla trasmissione dell’atto, per non arrestare l’azione di ricostruzione post-terremoto. Se la Corte non si pronuncia nei termini il provvedimento viene ritenuto efficace”. In un documento, letto dallo stesso Baldanza, viene sottolineato come “I nuovi poteri ampliano le possibilità della Corte dei conti di esaminare i provvedimenti ancor prima che gli stessi divengano efficaci, garantendo il rispetto dei principi e delle norme poste a tutela della finanza pubblica. L’auspicio della Sezione regionale e’ che tutti gli apparati coinvolti interpretino il nuovo assetto ordinamentale come uno strumento per ampliare le garanzie nei confronti di tutti i cittadini riguardo al corretto impiego delle risorse per al ricostruzione dell’Aquila. Emergenza e legalità devono comunque accompagnarsi”. Al vaglio della Corte dei Conti e’ passato anche il decreto n. 51: “Interventi urgenti nella cava ex Teges per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali derivati dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009”. In questo caso il provvedimento e’ stato ammesso tranne che per un articolo, con le stesse motivazioni che hanno portato alla ricusazione del visto sul n. 48. Adesso sta al Commissario sanare il decreto sulla base delle indicazioni ricevute.