Avezzano. L’Eni reclama il pagamento di una fornitura che il consumatore non ha mai ricevuto ma il giudice dà ragione a quest’ultimo.
La vicenda ha come protagonista un uomo di Avezzano che, a seguito di un decreto ingiuntivo, era stato condannato a versare la somma di 1.834 € in favore di ENI s.p.a. per mancato pagamento di una bolletta del gas, e ciò pur non avendo mai goduto della fornitura.
Il malcapitato si rivolgeva agli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini, i quali si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Avezzano contestando le scritture contabili prodotte in giudizio dalla Società e l’esistenza stessa del contratto di somministrazione del gas.
Il Giudice Stefano Bona – nel rilevare che l’ENI non ha fornito prova del predetto contratto e nemmeno del suo contenuto mediante il deposito delle fatture di vettoriamento del distributore – ha stabilito nei giorni scorsi che ciò contrasta con le norme del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale, per le quali il distributore ha la responsabilità della raccolta dei dati di misura del gas transitato e della loro messa a disposizione di ciascun utente del servizio di distribuzione.
Poiché l’ENI non ha documentato e provato i consumi il Giudice ha quindi sentenziato la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la società al pagamento delle spese. Grande soddisfazione hanno espresso gli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini, per i quali “la vittoria di un utente dinanzi a un colosso come l’ENI denota da una parte che la garanzia del consumatore è ben incardinata nel nostro ordinamento giuridico e dall’altra che – come insegna il caso del Sig. Marcello Walter – non bisogna mai arrendersi dinanzi a bollette sospette in cui i periodi di fornitura, le voci e gli importi relativi all’utenza siano poco chiari, attivando senza indugio tutti gli strumenti di tutela a disposizione”.