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Terremoto L’Aquila, fino a 20mila euro il contributo per riparare i danni lievi

L’Aquila. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene nuove norme per la ricostruzione in Abruzzo e modifica alcune precedenti ordinanze.

Il provvedimento interviene sull’ordinanza relativa ai contributi per la ristrutturazione o la ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dal sisma e classificati “E”. Viene, infatti, prorogato al 31 dicembre 2010 il termine, scaduto il 6 aprile 2010, per la presentazione delle domande di contributo per gli edifici in questione.

Slitta, invece, al 30 settembre 2010, per il Comune de L’Aquila e per gli altri Comuni, il termine entro cui individuare gli aggregati edilizi per i quali è necessaria la costituzione di consorzi obbligatori.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici ubicati nelle zone rosse dei centri storici, al fine di favorire il rapido rientro degli abitanti e per evitare l’ulteriore deterioramento dovuto alla loro inaccessibilità, il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità potrà arrivare fino a 20mila euro, a condizione che le unità abitative siano incluse in un singolo edificio con esito “A” già ricompreso in zona rossa. Al contributo potranno essere aggiunti altri 5mila euro per la riparazione di parti comuni dell’edificio.

Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna dovranno essere approvati dai Comuni, compatibilmente con il piano di ricostruzione e conformemente alle linee di indirizzo per la ripianificazione del territorio.

Il beneficio della sistemazione alberghiera o delle soluzioni alloggiative equivalenti ed il contributo per l’autonoma sistemazione vengono conservati o ulteriormente riconosciuti a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante  autocertificazione, l’indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare, nell’ambito del territorio della provincia di attuale dimora temporanea, oppure, limitatamente al comune de L’Aquila, nell’ambito del territorio dei comuni dell’ambito di mobilità.

Inoltre, soltanto in considerazione del protrarsi delle esigenze di mobilità dei terremotati ancora alloggiati sulla costa, il termine per l’esenzione dal?pedaggio autostradale è  prorogato fino al 30 giugno 2010.

Si conferma, infine, al Formez, Centro di formazione studi, società in house del  Dipartimento della funzione pubblica, l’incarico per l’espletamento di servizi a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali, stipulando apposita convenzione con la stessa Formez per un periodo di sei mesi e nel limite di 600mila euro.

Raffaele Di Marcello