La sentenza è stata pronunciata in serata. Masciangelo era accusato di aver violato il Dpr 285 del 90 ovvero il regolamento di Polizia Mortuaria. Secondo l’accusa, nel verbale di chiusura di un feretro per il trasporto di una salma, Masciangelo avrebbe attestato falsamente di aver osservato le disposizioni dell’articolo 30 del regolamento di Polizia Mortuaria mentre, nella realtà, il cofano mortuario era privo del marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
I fatti risalgono a maggio del 2015 e in particolare al trasporto di una salma da San Giovanni Teatino a Pescara. Fu un addetto dell’Asl, sentito oggi al processo come testimone, a notare l’assenza del marchio di fabbrica durante un controllo nell’obitorio del cimitero nel quale si trovava il feretro.
Il difensore di Masciangelo, l’avvocato Matteo Di Martino, ha prodotto in udienza un documento nel quale la ditta che ha costruito la bara, ha attestato che l’assenza del marchio di fabbrica era dovuta per una mera dimenticanza. Il Pm aveva chiesto per l’impresario la condanna a tre mesi di reclusione.
foto d’archivio