Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione che ha rovesciato il precedente verdetto dato dai giudici nei due gradi precedenti. E’successo a Taranto riguardo al caso di una signora, caduta su una strada sconnessa, che ha citato in giudizio il Comune tarantino.
I giudici avevano rigettato la richiesta di risarcimento, con la motivazione che la strada non presentasse ‘insidie’, ‘essendo le sconnessioni evidenti’.
‘Concorrere il comportamento del danneggiato il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzi, non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico’, scrivono i giudici.
Altrimenti si dovrebbe ritenere che ‘quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all’utente delle conseguenze del dissesto stradale’.
‘L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.a.’, osserva la Cassazione, aggiungendo che ‘su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto’.