L’attività di sanificazione degli impianti di climatizzazione spetta solo “alle imprese abilitate nell’ambito della manutenzione ordinaria dell’impianto o al responsabile dell’impianto, qualora previsto nel libretto di uso e manutenzione dell’impianto stesso.
Lo chiarisce il Dipartimento Governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo, in relazione a un quesito specifico posto da CNA Installazione e Impianti Abruzzo presieduta da Cesare Altieri. La richiesta era stata formulata nei giorni scorsi alla luce dei possibili rischi interpretativi collegati al testo dell’Ordinanza numero 42 del 20 aprile scorso del presidente della Regione, Marco Marsilio, su “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” contenente le disposizioni sulla sanificazione degli impianti aeraulici (ovvero l’insieme delle apparecchiature e dei dispositivi dedicati, ndr) per la climatizzazione degli ambienti. Rischi interpretativi che avrebbero portato a rischi per la salute dei cittadini, con interventi affidati a mani improvvisate.
“Laddove il termine “sanificazione” si riferisce alle semplici operazioni di lavaggio di griglie, bocchette e filtri dell’aria, ed in particolare nell’espressione “sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”, il termine sanificazione va inteso nel senso di disinfezione ed igienizzazione profonda di tali componenti, operazione che può essere svolta sia dalle imprese abilitate nell’ambito della manutenzione ordinaria dell’impianto, sia dal responsabile dell’impianto, qualora previsto nel libretto di uso e manutenzione dell’impianto stesso”.