Pescara. L’assessore regionale alla Caccia, Mauro Febbo interviene sulla sentenza del Tar riguardo il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio 2012-2013.
“Sin dal mio insediamento in giunta regionale – dichiara Febbo – ho iniziato a lavorare sugli aspetti oggi contestati nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila riferito al ricorso delle associazioni ambientaliste, anche attraverso la ristrutturazione degli uffici preposti, impiegando personale altamente qualificato. Mi è stato chiaro da subito che l’attività venatoria necessitava di una inversione di rotta e doveva essere basata sui principi di gestione faunistica: per questo, abbiamo messo in campo diverse iniziative che ci permetteranno di avere, per il futuro, calendari venatori rispondenti alle nuove esigenze di conservazione della fauna selvatica. Le iniziative messe in campo – prosegue Febbo – sono di ampio raggio e vanno dalla predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (Pfvr) che sarà avviato a settembre ed il cui coordinamento scientifico è stato affidato all’Ispra , alla realizzazione di un sito Web-gis per la gestione dei dati sugli abbattimenti. Con esplicito riferimento alla contestazione sui periodi di prelievo dell’avifauna migratoria, stabiliti in base alla biologia di specie ed allo stato di conservazione delle singole popolazioni, la mancanza dei dati sui prelievi non ha consentito alla Regione una corretta gestione e quindi un’adeguata motivazione degli scostamenti delle date di chiusura della caccia rispetto a quelle indicate dall’ISPRA. Ad ogni modo, per ovviare a questo e sulla base di quanto indicato dalla Guida dell’ISPRA per la stesura dei calendari venatori, sono state inserite nella proposta del nuovo calendario venatorio, prescrizioni relative alla raccolta ed analisi dei dati e quelle relative all’adozione di un carniere giornaliero. In particolare, per quanto riguarda la raccolta e l’analisi dei dati, la Regione Abruzzo, da quest’anno, adotterà un programma di gestione dati Web Gis denominato ‘Artemide’, il primo in Italia, che consente, tra l’altro, la raccolta, l’inserimento e l’organizzazione dai dati dai tesserini di abbattimento. L’applicazione consente, con l’inserimento di un semplice link, che permetterà al Mipaaf e al Ministero dell’Ambiente di scaricare direttamente i dati sugli abbattimenti, di ottemperare a quanto stabilito dal Dm 27 novembre 2012. Tale programma è in grado, inoltre, di fornire dei report specificando il numero dei capi abbattuti, con una suddivisione per decadi, per comune e per Atc e per tipologia di caccia con il calcolo dello sforzo di caccia. In relazione allo svolgimento dell’attività venatoria nella Zone di Protezione Esterne (Zpe) del Pnalm (Parco Nazionale d’Abruzzo), la proposta del prossimo Calendario, contempla tutte le indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Ristretto (Ttr), composto da esperti a livello nazionale, peraltro integrate dalle risultanze emerse dai sopralluoghi sul campo effettuati con l’Ispra. Il Calendario prevede, altresì l’obbligo di vaccinazione dal cimurro per i cani che sono utilizzati durante l’attività venatoria nella Zpe del Pnalm e l’obbligo di sottoporre ad analisi per la trichinella, tutti i capi di cinghiali abbattuti sull’intero territorio regionale. Con l’iniziativa della Regione di istituire un Ttr è stata data attuazione pratica ad un’azione del Patom (B1) considerata di importanza critica e a priorità molto alta; se si escludono le attività previste dal Life Arctos, il Ttr è il primo, e ad oggi unico, Tavolo ad avere dato attuazione a quanto previsto dal Patom. Quello che ci lascia perplessi è la possibilità di cacciare liberamente nelle aree limitrofe alla regione Abruzzo (vedi Molise e Lazio) anche nella Zpe. La Regione Abruzzo, ripeto, la prima ad aver affrontato tali problematiche, si vede oggi contestare le iniziative prese per la tutela dell’orso, anche se per aree limitate della regione. Una ulteriore prescrizione inserita nel calendario è l’obbligo di riconsegna dei tesserini di abbattimento, con previsione dell’applicazione della sanzione amministrativa in caso di inadempimento o di errata compilazione, ai sensi dell’art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04”.