L’Aquila. I tigli di Francavilla fanno scuola: il consiglio regionale approva una legge contro l’abbattimento di alberi secolari e di pregio paesaggistico. Vittoria e disdetta per Acerbo: “Solo ieri l’ultimo taglio”.
La vicenda dei tigli di viale Nettuno è valsa al sindaco di Francavilla il premio Attila, oscar negativo concesso dal Wwf agli amministratori che si macchiano di gravi colpe ambientali. Ma oltre alla località marittima teatina, altri esempi di taglio selvaggio hanno riguardato le sfilze di alberi “spariti” dalle strade di Pescara Colli e Spoltore.
La Regione, però, ora mette un freno ai futuri “sindaci Attila”: il consiglio regionale ha approvato una norma che impone incisivi limiti all’abbattimento, all’estirpazione e al danneggiamento di “alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”.
Una vera e propria vittoria secondo il consigliere di Rifondazione Comunista Acerbo: “Sappiamo che si tratta di una forzatura rispetto agli enti locali”, commenta, “ma la vicenda di Francavilla dimostra che nelle more dell’attuazione della legge nazionale ci sono sindaci che continuano indisturbati a tagliare indiscriminatamente alberi”. A gennaio scorso, infatti, è stata approvata dal parlamento la legge ‘Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani’: “Lo scopo della nostra legge regionale”, spiega Acerbo, è evitare che nelle more dell’attuazione, cioè del censimento degli alberi sottoposti a protezione, continui la strage”. Un solo rammarico rimane nonostante l’obiettivo raggiunto: “E’ un peccato”, conclude il consigliere di Rifondazione, “che sia entrata in vigore il giorno dopo il taglio degli ultimi tigli”.
IL TESTO
LEGGE REGIONALE 28.05.2013, n. 12
Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.