L’atto commissariale, nel fissare il tetto di spesa, aveva applicato la metodologia prevista nelle legge regionale n.5 del 2008 (Piano sanitario 2008/2010) che parametrava al 95 per cento dei posti letto disponibili, per ciascuna Rsa, il relativo tetto di spesa.
Il Consiglio di Stato, nel motivare la sospensiva, ha scritto che “nella composizione degli interessi deve prevalere, in questa fase, l’interesse pubblico che richiede di non alterare l’equilibrio di atti di programmazione complessi, che intervengono contestualmente e nei diversi settori della sanità regionale”.
Il Commissario Gianni Chiodi ha accolto con soddisfazione questo primo pronunciamento del Consiglio di Stato. “Anzitutto si valida il principio che un’azione programmatoria deve essere valutata nel suo complesso sinergico, pena lo sfilacciamento delle azioni che vengono intraprese e, quindi, la loro perdita di efficacia. In secondo luogo” ha aggiunto “si conferma la correttezza del nostro operato, soprattutto laddove si spiega che l’obiettivo di un amministratore pubblico è principalmente quello di far prevalere le ragioni dei cittadini che amministra, soprattutto in tema di salute. Ed è in questa unica direzione che continueremo a lavorare, certi che un sistema sanitario sano debba porre al centro dei suoi interessi la tutela del diritto alla migliori cure possibili, attraverso una gestione altrettanto rispettosa delle tasche pubbliche”.