I giudici hanno ritenuto che il calendario venatorio varato dalla Giunta D’Alfonso “sia da sospendere in quanto sussistono condizioni di estrema gravita e urgenza tali da non consentire l’avvio della stagione di caccia almeno per le date previste per il mese di settembre, fino all’esame collegiale del ricorso che è stato fissato per il 28 prossimo. In attesa della trattazione in giudizio, il TAR ha ritenuto di accogliere la richiesta di misure cautelari monocratiche, avanzata dal WWF, per impedire il verificarsi di effetti irreversibili sulla fauna a seguito dell’apertura”.
Luciano Di Tizio, delegato regionale del WWF Abruzzo, ha dichiarato: “Abbiamo dato la possibilità alla Giunta D’Alfonso-Pepe di lavorare serenamente nei primi due anni dopo l’insediamento in Regione, con la speranza di vedere finalmente realizzati i doverosi compiti di un pubblico amministratore che deve occuparsi di tutela e gestione della fauna selvatica nell’interesse collettivo e non soltanto a favore della minoranza dei cacciatori: la fauna selvatica è un patrimonio collettivo e non un trastullo per pochi. Purtroppo questo salto di qualità non è avvenuto. I politici di oggi stanno dimostrando lo stesso spregio del nostro patrimonio ambientale già palesato da quelli di ieri. Eppure il WWF, prima che il calendario venatorio fosse approvato, aveva sottoposto all’attenzione della Regione Abruzzo alcuni punti di modifica che avrebbero potuto ridurre l’impatto ambientale della caccia semplicemente riconducendo il calendario nei limiti imposti dalla normativa e dal parere ISPRA! Ma nessuno di essi è stato davvero preso in considerazione e l’Associazione ambientalista è stata costretta, ancora una volta, a ricorrere ai giudici amministrativi per far valere le ragioni della fauna e dell’ambiente”.
L’avvocato Michele Pezone, che ha curato il ricorso per il WWF Italia, ha aggiunto: “Non posso che esprimere grande soddisfazione per questo provvedimento che ancora una volta pone il TAR de L’Aquila in una posizione di avanguardia rispetto ad altri Tribunali amministrativi nell’esigere, per la stesura del calendario venatorio, il rispetto delle indicazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Auspico la conferma definitiva di questo provvedimento e il pieno allineamento dei futuri calendari con le prescrizioni dell’ISPRA, in modo da evitare il continuo ricorso alla magistratura per salvaguardare le esigenze di tutela della fauna selvatica”.
A questo punto il WWF pretende che la Regione Abruzzo e gli ATC mettano in atto tutte le azioni necessarie al fine di informare i cacciatori della situazione determinatasi a seguito della decisione del TAR Abruzzo. Spetta infatti proprio a Regione e ATC impedire, così come stabilito dal giudice amministrativo, l’esercizio della caccia in Abruzzo.
“È ora importante– conclude Claudio Allegrino, coordinatore regionale delle guardie ambientali del WWF – far rispettare quanto disposto dai giudici del TAR. Almeno a settembre non si potrà andare a caccia. L’azzeramento delle Polizie Provinciali, che si occupavano in maniera specializzata della vigilanza venatoria, rende più difficili i controlli, ma occorrerà accentuare gli sforzi delle altre forze di polizia, a cominciare dal Corpo Forestale dello Stato, e delle guardie volontarie perché venga imposto ovunque in Abruzzo il rispetto della legalità”.
1. SETTEMBRE 2009 – Il TAR Abruzzo con ordinanza depositata il 03 settembre 2009 accoglie pienamente il ricorso del’ Associazione WWF ricorrente avverso il calendario venatorio 2009/2010 annullando le scelte della Giunta Regionale sulla preapertura alla Quaglia e sul posticipo della caccia alla Beccaccia.
2. OTTOBRE 2009 – Il TAR Abruzzo con ordinanza del 14 ottobre 2009 accoglie il ricorso delle associazioni Animalisti Italiani e della LAC avverso il Calendario venatorio regionale 2009/2010. Il TAR ha “Considerato che pare fondata la censura di difetto di motivazione della DGR impugnata, nella parte in cui quest’ultima non ha dato adeguata contezza delle ragioni di dissenso rispetto alle concludenze consultive dell’ISPRA“
3. DICEMBRE 2010 – Con ordinanza del 02 dicembre 2010 il TAR Abruzzo boccia la Regione Abruzzo a seguito del ricorso presentato dagli ambiti territoriali di caccia dell’Aquila, Barisciano, Avezzano e Roveto-Carseolano che contestavano il nomadismo venatorio introdotto con la mobilità dei cacciatori per la fauna migratoria.
Il TAR: “La disposizione impugnata è inoperativa, inefficace, inapplicabile e ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati col ricorso. Ci si augura che, per il futuro, il legislatore tenga presenti i princìpi generali che regolano la materia, conservazione dell’ambiente e tutela della fauna».
4. OTTOBRE 2011 – Il TAR ABRUZZO sul ricorso presentato da Ass. Animalisti Italiani, WWF e LAC sospende con ordinanza del 27/10/11 parte del Calendario Venatorio 2011-2012 censurando la Regione Abruzzo che ha completamente stravolto i periodi di caccia per le singole specie che erano stati suggeriti dall’ISPRA, allungando il periodo di caccia per ben 27 di queste. Il Tar ha ritenuto che la Giunta regionale non ha motivato adeguatamente tutti questi abnormi scostamenti dai periodi indicati dall’ISPRA. Inoltre il TAR ha censurato la Regione anche sugli orari di caccia”. La Giunta regionale, per adeguarsi parzialmente alle indicazioni dei giudici emana ben quattro versioni diverse di calendario venatorio.
5. FEBBRAIO 2012 – La Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2012 dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), a seguito di richieste di impugnativa pervenute al Governo. La Corte sancisce in maniera univoca che i calendari possono essere emanati solo con atto amministrativo e non con legge-provvedimento.
6. GIUGNO 2012 – Il TAR Abruzzo il 25/06/2012 deposita sentenza di merito sul ricorso presentato da Ass. Animalisti italiani, WWF e LAC. Vengono bocciati dai giudici diversi punti del Calendario Venatorio 2011-2012 tra i quali la caccia alle specie in declino (SPEC); la relazione tecnica dell’Assessorato competente, definita inidonea; l’uso delle munizioni al piombo; le iniziative a tutela dell’orso dalla caccia che non ne garantiscono la salvaguardia. Sollevata e rimandata alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sul comparto unico sulla migratoria.