Nello specifico, il numero dei componenti esterni viene ridotto da tredici a dieci (di cui cinque esperti tecnici, un esperto legale e quattro esperti scelti da UPI, ANCI e organizzazioni sindacali dei tecnici degli enti locali). Restano i due componenti dirigenti del servizio tecnico regionale e cambiano le modalità di nomina, che avviene con decreto del Presidente dalla Giunta Regionale su designazione del componente la Giunta preposto al settore Lavori pubblici in base ai nominativi indicati dagli ordini professionali. Le competenze del Comitato vengono modificate con l’aumento degli importi oltre i quali il parere è obbligatorio. L’ammontare al di sopra del quale è richiesto il parere del Comitato viene portato a 1milione di euro. Le proposte di risoluzione o rescissione di contratti devono riferirsi a controversie il cui valore iniziale sia pari o superiore a euro 500mila euro. Vengono, inoltre, previsti pareri facoltativi per controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture Regionali, per schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e ogni altra questione attinente le opere pubbliche sempre su richiesta delle Strutture regionali. Viene snellita la procedura introducendo, per l’emanazione del parere, il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni e la previsione del mancato parere emesso entro tale termine come silenzio-assenso.