Nello stesso provvedimento l’esecutivo ha ritenuto di dover provvedere, ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi, alla individuazione di indirizzi applicativi come di seguito riportati: organismi non lucrativi di utilità sociale; organismi della cooperazione; associazioni e enti di promozione sociale; organizzazioni di volontariato; comuni in co-progettazione ai sensi del DPCM del 30 marzo 2001.
Al fine di conseguire l’integrazione con gli altri servizi e soggetti presenti sul territorio, gli organismi sopra indicati possono attivare progetti in collaborazione anche con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio. I progetti finanziabili sono riferibili all’acquisto, completamento o la ristrutturazione di immobili necessari per la messa in funzione delle suddette strutture, che devono essere ubicate in contesti territoriali tali da consentirne l’integrazione con il sistema dei servizi sociali esistenti; all’acquisto e la messa in opera degli impianti tecnologici e delle attrezzature, compreso l’arredamento, necessari per il funzionamento della struttura, con la prescrizione che tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l’assistenza sociale dei soggetti con handicap grave.
La dotazione finanziaria ai fini della concessione dei finanziamenti previsti è pari a 1 milione e 470 mila euro; ciascun soggetto può produrre una sola proposta progettuale, di importo non superiore a 400 mila euro, la cui realizzazione deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di prima erogazione del contributo. I contributi saranno concessi per Provincia redigendo quattro distinte graduatorie.