Buoni fruttiferi postali in scadenza, i consigli di Federconsumatori Abruzzo

Pescara. Federconsumatori Abruzzo ritiene doveroso portare a conoscenza dei risparmiatori la circostanza che, il 31 dicembre p.v., scade il termine di durata trentennale dei buoni postali fruttiferi ordinari emessi nell’anno 1986 in base al Decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, 13 giugno 1986, che ha istituito la serie ordinaria “Q” dei buoni postali fruttiferi.

‘Si invitano coloro che hanno acquistato i buoni postali fruttiferi successivamente al 1° luglio 1986 (SERIE Q/P) i quali recano sul retro sovrapposta alla tabella di rendimento originariamente stampata un timbro a secco con i nuovi rendimenti fino al 20° anno, a contattare Federconsumatori Abruzzo presso uno degli sportelli indicati sul sito web: http://www.federconsumatoriabruzzo.it/sportelli/ oppure la sede regionale (tel 085 4219570)al fine di verificare la correttezza degli importi che gli uffici postali competenti vorrebbero liquidare a rimborso di detti buoni fruttiferi postali.

Si segnala che il criterio di liquidazione seguito dagli uffici postali è stato oggetto di un contenzioso giudiziario nel corso del quale diversi giudici di merito (ex multis Tribunale Bergamo, sentenza nr. 1788/2016) e, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegi di Roma e Milano, hanno dichiarato illegittimo il criterio di liquidazione di detti buoni fruttiferi postali adottato da Poste Italiane S.p.A. che priva i risparmiatori titolari di detti titoli degli importi originariamente previsti, in previsione del quale il risparmiatore aveva deciso di acquistare i buoni fruttiferi postali medesimi.

Nel contempo si invitano i risparmiatori, nel caso in cui ritenessero di dover comunque riscuotere gli importi erroneamente liquidati da Poste Italiane S.p.A., con una rilevante riduzione su quanto effettivamente dovuto, a non sottoscrivere dichiarazioni liberatorie nei confronti di Poste Italiane S.p.A. contestualmente al pagamento in quanto la presenza di dichiarazioni liberatorie potrebbe precludere ai medesimi la possibilità di richiedere al Giudice ordinario il pagamento di quanto effettivamente dovuto.

È espressamente richiesto ai risparmiatori che volessero in ogni caso riscuotere di apporre sulla dichiarazione liberatoria la precisazione che l’importo viene riscosso con l’espressa riserva di una verifica che lo stesso sia correttamente liquidato e, a titolo di acconto sulla maggior somma che si ritiene dovuta’, si legge in una nota di Federconsumatori Abruzzo.

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