Per accertare il reato di guida in stato d’ebbrezza non è indispensabile l’alcoltest ma basta che il comportamento del conducente dell’auto al momento dello stop intimato dagli agenti manifesti evidenti sintomi di ubriachezza.
Per esempio, basterebbe vedere come se la cava a camminare a filo su una linea longitudinale o se guida a scatti, fuoriuscendo dalla carreggiata, o semplicemente abbia gli occhi arrossati, puzzi fortemente di alcool o presenti abbondante saliva che esce dalla bocca. Tutti sintomi che dimostrano inequivocabilmente il bicchiere di troppo.
Lo ha stabilito, informa il sito La Legge per Tutti, una sentenza della Cassazione in cui si precisa che quando non è possibile fare il test con l’etilometro o magari viene effettuata solo una prova (senza la seconda di verifica), non resta che l’accertamento sintomatico, indipendentemente dagli accertamenti tecnici. E in questo caso le dichiarazioni dei verbalizzanti sono sufficienti a instaurare il processo penale. Un po’ più difficile invece è comprendere se si tratti di persona semplicemente brilla o fortemente ubriaca, caso in cui scatterebbe la pena più grave. E infatti in questi casi sono necessarie ulteriori prove inoppugnabili. Riassumendo: si potrà accertare l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del guidatore rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione.
Se prima di effettuare il test, le forze dell’ordine non avvisano della facoltà di farsi assistere da un avvocato, con relativa messa a verbale, l’intera procedura risulta nulla. Così ha stabilito l’ultima interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione mettendo fine a una questione aperta da tempo. Il risultato, nell’immediato, è che sarà molto più facile fare ricorso sulle multe per guida in stato di ebbrezza, annullando anche tutte le conseguenze penali. Il rispetto della garanzia prevista dal codice di procedura penale è infatti essenziale: prima del controllo con l’etilometro, l’automobilista ha il diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
Se questo non accade, egli può far valere questa nullità nel ricorso al giudice, nullità a regime intermedio, e fino al momento del decreto penale di condanna. Inoltre, la Cassazione ha deciso che la possibilità di sollevare questa nullità non decada immediatamente, ma permanga fino al primo atto procedimentale utile. Insomma, i termini per la difesa sono ampliati e l’interpretazione è molto più favorevole al conducente.