“L’assemblea ha condiviso le motivazioni dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.839/2013 che”, si legge in una nota, ” seppure nella sommaria sede di delibazione cautelare, ha sottolineato la illegittimità della cancellazione anticipata delle sedi distaccate di Tribunale, siccome potenzialmente lesiva del principio costituzionalmente riconosciuto del giudice naturale precostituito per legge (art.25 della Costituzione), osservando anche, come già sostenuto dal Coordinamento degli Avvocati di Giulianova ed Atri nel ricorso dagli stessi avanzato, che “il contenzioso relativo alle sedi distaccate non sarebbe in ogni caso attribuito alla cognizione della sede centrale del Tribunale”. Alla luce della manifesta volontà di accelerare l’avversato procedimento di soppressione, chiaramente desumibile dal provvedimento di “chiusura dei registri delle sedi di Atri e Giulianova” a partire dall’11 marzo, paradossalmente motivato prendendo a pretesto presunte inadeguatezze delle cancellerie che, laddove realmente esistenti, non sono altro che la diretta conseguenza del richiamato procedimento già attivato di smantellamento, gli avvocati hanno condiviso la necessità di impugnare detto provvedimento in uno ad ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale”. Gli avvocati, pur essendo sempre aperti a qualsiasi forma di confronto utile ad individuare soluzioni alternative, hanno ritenuto necessaria la revoca dei precedenti provvedimenti di chiusura delle sedi distaccate.