Dunque, da oggi le controversie con istituti di credito e con altri intermediatori finanziari riguardanti operazioni di finanziamento e, in particolare, le valutazioni di merito del credito (mancata erogazione, incremento o revoca di un finanziamento; inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento; eventuali altri comportamenti della banca o di altro intermediario finanziario e non solo) richiesto dalla clientela, potranno essere segnalate ai fini risolutivi. L’Arbitro Bancario Finanziario – istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e della legge 262/2005 (legge sul risparmio) – e’ un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, che si articola sul territorio nazionale nei collegi di Roma, Milano e Napoli (per i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo e’ competente il collegio di Roma). Le sue decisioni – che riguardano controversie afferenti operazioni di valore non superiore a 100mila euro – non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano anche perche’ la loro inadempienza e’ resa pubblica. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all’esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni. La decisione sara’, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al prefetto. Gli interessati potranno trasmettere l’istanza, utilizzando il modello presente sul sito internet della prefettura, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefte@pec.interno.it.