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Mancata valutazione dei dirigenti del Comune di Chieti: interrogazione di Udc, Fratelli d’Italia e Lega

Chieti. E’ stata presentata un’interrogazione a risposta in aula presentata dai Gruppi Consiliari UDC-Fratelli d’Italia e Lega Salvini- primo firmatario MARIO DE LIO, riguardante il rilievo di gravi irregolarità derivanti dalla mancata valutazione dei Dirigenti del Comune di Chieti.
Questo è il testo dell’interrogazione:
Premesso che:
Ø Con  deliberazione 44 del 25/09/2015,è stato approvato il ”Regolamento sull’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV)-Modifica delibera di G.C.n°305/2010
Ø Nel Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione della performance nel  corpo dell’art 9 (Compenso e durata) si specificano sia il compenso(euro 4.800,00) che la durata triennale rinnovabile per una sola volta con decorrenza dalla data di conferimento, nonché l’esercizio delle sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico.
Ø Il Sindaco con decreto n°58 del 29/06/2017 nominava l’organismo indipendente di valutazione in forma monocratica,riconoscendo allo stesso un compenso lordo annuo omnicomprensivo
Presa visione che:
Ø Con Delibera n°49 del 9 Dicembre 2020, ad oggetto:” Mancata valutazione dei Dirigenti dell’ente Anno 2019.Provvedimenti.Atto di indirizzo”la Giunta comunale deliberava di definire in via bonaria l’istanza avanzata dai Dirigenti con nota del 12/11/2020,individuando il Segretario generale quale responsabile del procedimento per l’attuazione dell’atto di indirizzo.
Ø Nel corpo della  delibera n.49 del 9/12/2020 si richiama per intero la delibera di giunta n°494 del 19/12/2017 con la quale si è disposto di accedere ad una soluzione transattiva per la mancata valutazione ed erogazione della relativa indennità per gli anni 2014-2015-2016
Ø Nelle premesse della delibera di giunta n° 49 del 9/12/2020,si evince che “Vista la nota del 12/11/2020 prot.74824 con la quale alcuni dirigenti dell’ente,sia attuali che cessati,hanno rappresentato,di aver perduto la possibilità di conseguire i risultati per non avere l’Amministrazione provveduto,per l’anno 2019,a valutare la loro performance individuale per sopravvenuta decadenza dell’organo di valutazione(OIV)configurandosi,per gli stessi un danno concreto e attuale,consistente nel danno emergente da perdita di possibilità attuale-hanno di conseguenza,a tacitazione di ogni possibile lite in sede giudiziaria,proposto di addivenire ad una transazione,per vedersi riconosciuto in via equitativa, a titolo di perdita di chance,un importo pari a….
Accertato che:
Ø In data 18 Aprile 2019 a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti la Giunta comunale con delibera di  n°723 ad oggetto:”Approvazione Piano della Performance 2019/2021,art 10 D.lgs 150/2009.Definizione obiettivi,ha approvato il Piano della Performance 2019/2021,(contenente la definizione degli obiettivi generali ed individuali).
Ø Nella delibera  n° 723/2019,si da atto che” a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti,il Segretario comunale unitamente all’organo politico e sentiti i Dirigenti ha predisposto il Piano performance contenente gli obiettivi strategici e generali,che saranno trasfusi negli atti di programmazione economica finanziaria”.
Preso atto che:
Ø Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi definisce le fasi del ciclo della performance, con un sistema integrato di pianificazione e controllo,stabilisce il monitoraggio, gli interventi correttivi e la rendicontazione,nonché i soggetti che svolgono le valutazioni, integra  e  collega il processo di programmazione  economico-finanziario  e di bilancio   dell’ente;   contiene   la  definizione   e   assegnazione degli  obiettivi   che  si   intendono raggiungere, i  valori attesi di risultato e dei rispettivi  indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi  e l’allocazione  delle  risorse si  realizzano attraverso  le linee programmatiche  di governo, il DUP,il bilancio annuale e il PEG;
Ø in data 31/01/2020 ed in data 31/7/2020 l’OIV comunicava al Sindaco il parere sistema di misurazione e valutazione della performance e  al responsabile della corruzione e della trasparenza l’attestazione delibera Anac n°213/2020
Ø In data 29/12/2020 con prot n.36 e determina 1517 del 31/12/2020,con
oggetto:impegno di spesa compensi OIV anno 2020, il dirigente coordinatore ad interim impegnava ed imputava la spesa totale di euro 4.800,00 sul capitolo 10111 del bilancio 2020 in favore di……
Ø Solo In data 4/12/2020 con prot.80536 il Dirigente ad interim del servizio Segreteria generale pubblicava avviso pubblico per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione monocratico-OIV
Ø In data 11/12/2020 la Segreteria generale, con determinazione 1332, definiva lo schema transattivo per ognuno dei Dirigenti interessati, impegnando sul capitolo(1.01.08.08 alla voce oneri straordinari della gestione corrente del bilancio 2020 la complessiva somma di euro 12964,42 e con ordinanza 27 del 15/12/2020,ne disponeva la liquidazione a seguito di atto transattivo al fine di evitare contenzioso con verosimile soccombenza dell’Ente.
Ø L’OIV è tenuto a monitorare l’applicazione del piano della performance e a segnalare eventuali criticità,oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema,agli organi competenti ai sensi dell’art.14,co.4 lett.b,d.lgs n.150/2009,ivi inclusa la corte dei conti.
Ø “l’organismo indipendente di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico,fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’incarico.”Art 9 del Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’OIV.
Osservato che:
Ø Nella delibera 49 del 9/12/2020 viene  citata sentenza nella delibera  della Corte di cassazione n. 28404/2017, la quale stabilisce i principi di diritto per i dirigenti degli enti locali e cioè: la mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti comporta un danno da perdita di chance risarcibile….
Ø La sentenza ha previsto espressamente una responsabilità amministrativa in capo all’organo di indirizzo politico in caso di mancata adozione del piano della performance, che per gli enti locali è unificato al piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione.
Ø In altri termini, l’amministrazione che non definisca in via preventiva gli obiettivi ai dirigenti si espone a responsabilità amministrativa, cui corrisponde una sanzione per danno da perdita di chance nei confronti del dirigente che non ha potuto aspirare alla retribuzione di risultato a lui dovuta dal contratto nazionale.
Riscontrato che:
Ø Appare chiaro, contrariamente a quanto affermato  nella delibera 49 del  9/12/2020: laddove “Ritenuto di acconsentire ad un accordo bonario circa la richiesta dei Dirigenti,anche alla luce della più recente giurisprudenza della cassazione civile,sez.lavoro nonché della giurisprudenza amministrativa e contabile,la quale afferma  che la mancata valutazione del Dirigente può essere fonte di responsabilità per l’amministrazione e che il Dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance(Cass.N. 9232/2017  e Cass.civ.ord sez.lavoro N.28404/201..(aggiungiamo il numero mancante) 2017
I. La delibera 28404/2017” al punto 11 dichiara che oggetto del presente giudizio non è l’attribuzione dell’indennità di risultato,non spettante nell’ipotesi in cui non vengano determinati preventivamente gli obiettivi(cfr  Cass 9392/2017 che la mancata assegnazione degli obiettivi può essere fonte di responsabilità per l’amministrazione e che il Dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance);
Ø La richiamata delibera del 2017 recante ad oggetto:”Mancata valutazione dei Dirigenti dell’Ente,anni 2014,2015,2016 citava la nota  OIV(nominato in data 29/06/2017) prot 73169 del 29/11/2017,in cui  si riferiva:in assensa di valutazione per mancata nomina oiv si ipotizza la necessità di addivenire ad un accordo transattivo per gli anni 2014-2015 e 2016 ancorchè assegnati obiettivi,per i quali il dirigente deve essere valutato.
Tenuto presente che:
Ø La Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo è intervenuta in più occasioni sul funzionamento dei controlli interni dell’Ente comune di Chieti, evidenziando criticità nei controlli
Ø In data 28 ottobre 2019 il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni che definisce le modalità di controllo organizzativa ed individuale.
Ø In data 1 Dicembre 2020 con delibera n°37 la giunta comunale ha aggiornato il codice di comportamento dei dipendenti
Stabilito che:
Ø La scadenza naturale triennale dell’organo di valutazione doveva avvenire nel giugno 2020,di conseguenza in attesa dell’eventuale rinnovo doveva continuare l’esercizio delle proprie funzioni.
Ø L’Avviso per la nomina dell’organo di valutazione è stato emanato in data 4/12/2020 e l’impegno di spesa per i compensi includono per intero anno 2020.
Ø La relazione che evidenzia a consuntivo,con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,con rilevazione degli eventuali scostamenti,doveva essere approvata e validata entro il 30 giugno.
Ø L’articolo 14, comma 4, lett c) del decreto legislativo n. 150/2009, stabilisce che l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) provvede alla validazione della Relazione annuale sulla performance Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del decreto, la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto.
Ø le linee guida n. 3  emanate nel novembre 2018,  forniscono indicazioni anche in merito alle modalità di redazione della medesima Relazione e quindi la validazione della Relazione è intesa come “validazione” del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale attuata dall’Amministrazione e non può essere, pertanto, considerata una “certificazione” puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall’Amministrazione.
Ø a livello normativo il D.Lgs. n. 150 del 2009 costituisce il punto di riferimento per la disciplina dei SMVP, tale Decreto è stato oggetto di successive modifiche, ad opera essenzialmente del D.Lgs. 74/2017, che, senza modificarne nel complesso l’impianto, hanno dettagliato taluni aspetti;
Ø sempre a livello normativo è intervenuta una produzione di delibere e linee guida da parte della ex Commissione Indipendente per la Valutazione della performance e l’integrità e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC),
Ø Nei regolamenti disponibili vi sono le indicazioni per il controllo,il monitoraggio,il funzionamento,la rendicontazione,nonché sono assegnati i soggetti preposti a tali funzioni.
Per quanto sopra riportato,in riferimento al capo V- art 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,”Interrogazioni “si  chiede, entro i termini previsti, risposta orale/scritta:
1. Se  vi sono relazioni su eventuali scostamenti o cause ostative per  la mancata valutazione della performance individuale e organizzativa? Quali?
2. Se  L’OIV  in carica ha monitorato l’applicazione  del piano della performance ed ha segnalato eventuali criticità? Quali?
3. Se Vi sono state relazioni  o rendicontazioni sulle attività svolte nell’anno sia per la performance individuale che organizzativa? Quali sono stati  i relativi risultati conseguiti?
4. Quale è stata la motivazione  per la mancata valutazione nei tempi previsti ?
5. Considerata la definizione di  obiettivi,regole, fasi, tempi, attori del ciclo della performance, stabiliti nel Piano performance 2019, a chi è attribuibile l’inadempienza contrattuale ed il ritardo nel quale si doveva valutare la performance?
6. In considerazione degli obiettivi preventivamente determinati, se vi è stata  la dichiarazione          dell’ ufficio legale per una ” verosimile soccombenza” e nel caso affermativo quali sono state le considerazioni sulla  previsione?
7. La corresponsione per  il danno da perdita di chance è stata preceduta da un accertamento sui presupposti di certezza di un risultato utile? Quali sono le risultanze.
8. Quali azioni sono state intraprese per la mancata adozione (e pubblicazione sul sito istituzionale) .
9. A chi sia imputabile detto ritardo?
10. Se vi è stata validazione con osservazioni dell’OIV  e sia stata trasmessa al Collegio dei Revisori .
In esito alla risposta resa in aula,  ci si riserva di richiederne , per la stessa interrogazione, risposta scritta.