Il Dl 39/2009 aveva previsto alcuni interventi di aiuto alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2009, tra cui l’esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell’Iva) per l’acquisto di nuove abitazioni.
Successivamente, il Decreto legislativo n. 23/2011 aveva disposto la soppressione di tutte le agevolazioni, a partire dal 1 gennaio 2014, relative all’imposta di registro per gli atti traslativi di immobili.
La risoluzione n. 61 /E delle Entrate pubblicata oggi chiarisce che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastal e resta valida anche dopo il 1 gennaio 2014, in quanto l’intervento non costituisce un’agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.