“Intendo in via preliminare – spiega Iacobitti – ribadire che al fine dichiarato di contenere e razionalizzare la spesa pubblica il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.7.2010, all’art.6, comma 2, ha stabilito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli…..(omissis)…; che la chiara lettera dell’art 6 comma 2 del D.L. 78/2010 e le interpretazioni fornite dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti inducono a ritenere, senza alcun dubbio, che la norma in parola ricomprenda nel suo alveo di applicazione anche le Aziende Speciali che ricevono finanziamenti pubblici (in tal senso anche Patrizia Ruffini –Il Sole 24 Ore del 31.01.2011 e www.anci.it/Contenuti); che l’Azienda Speciale Multiservizi Chieti Solidale, Ente strumentale del Comune di Chieti, dipende, per il 40% dei propri ricavi, da finanziamenti erogati, attraverso le casse comunali, da vari enti pubblici: Ministeri, Regione, Provincia e Comune stesso;
– che recente e autorevole Giurisprudenza e Dottrina conforme hanno largamente confermato quanto sopra, affermando: …a nulla rilevando che la dipendenza finanziaria si manifesti sotto forma di contribuzione o sia invece connessa con le tariffe stabilite per le prestazioni erogate in favore dell’Ente locale tramite apposito contratto di servizio, o sia stabilita nello statuto sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di gestione per il pareggio del bilancio. Inoltre, vorrei spiegare che lo strumento dell’O.d.G. vincola il sindaco e tutta l’amministrazione a seguire le indicazioni del Consiglio Comunale nelle materie di sua competenza. Pertanto, il Consiglio Comunale di Chieti ha indirizzato in maniera vincolante perché si provveda a eliminare la previsione della corresponsione delle indennità di funzione, come previste nella misura attuale, dallo Statuto dell’Azienda, in favore dello stesso Consiglio di Amministrazione. Peraltro, lo stesso D’Ingiullo è tenuto a sostenere l’interesse dell’Ente di cui è amministratore nelle vesti di assessore e attenersi scrupolosamente all’interpretazione data dall’ufficio legale del Comune di Chieti per cui lavora ed è pagato, piuttosto che sposare altre tesi non ufficiali. L’Assessore del Pdl, D’Ingiullo, dovrebbe chiedersi perché il gruppo consigliare del suo partito non era presente ed è letteralmente fuggito via piuttosto che votare contro il mio O.d.g., così come egli stesso e i colonnelli del suo partito avevano ordinato. Sono evidenti le contraddizioni dello stesso D’ingiullo e dei notabili Pdl – conclude il segretario e consigliere del Pd – che comunicano lo stato di indebitamento dell’Ente rivolgendo le colpe al passato, ma oppongono strenua resistenza a recuperare denaro pubblico quando ne ha occasione per espressa previsione di legge così come per il taglio degli emolumenti al C.d.A. dell’ASM Chieti Solidale“.