Ripa Teatina. Piena legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Ripa Teatina sull’attività del centro Azienda Agricola. È quanto stabilito dal Tar Abruzzo che, con la sentenza n.597 del 3 novembre scorso, conferma dunque la posizione dell’amministrazione comunale che nell’ottobre del 2010 aveva negato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria per la struttura riabilitativa psichiatrica del Gruppo Villa Pini d’Abruzzo.
La decisione incontra la soddisfazione del sindaco Mauro Petrucci, che trova conferma del fatto che le procedure portate avanti dal Comune di Ripa Teatina erano dunque corrette. Proprio al primo cittadino erano state infatti attribuite le responsabilità di aver negato l’autorizzazione in questione, generando problemi tra gli utenti e il personale del centro Azienda Agricola.
In realtà, a spingere alla decisione l’amministrazione erano state le risultanze emerse nel corso delle ispezioni disposte dalla Asl, che hanno evidenziato notevoli carenze organizzative, strutturali e gestionali della struttura.
“Il parere negativo – ricorda in proposito Petrucci – ci ha obbligati a trasmettere al centro un atto di diffida. Nonostante la proroga di 90 giorni concessa per la messa a norma, nulla è nel frattempo cambiato e pertanto ci siamo trovati costretti a negare l’autorizzazione. La Asl è però l’unico organo che può verificare i requisiti: il provvedimento comunale ha insomma natura vincolata rispetto ai suoi accertamenti”.
A conferma della disposizione del Comune di Ripa giunge ora la sentenza del Tar Abruzzo, che ha motivato la propria decisione riconoscendo esplicitamente che le carenze strutturali, organizzative e gestionali riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti nella struttura riabilitativa psichiatrica non erano affatto inconsistenti e connesse alla violazione di norme irrilevanti, come affermato dalla difesa del Fallimento Villa Pini, bensì “di una gravità tale da giustificare il rigetto della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio“.
Il Tar ha inoltre aggiunto che i requisiti strutturali presenti nella struttura riabilitativa psichiatrica Azienda Agricola “non consentivano di certo alla stessa di operare“, poiché sovraffollata in conseguenza del numero dei posti letto quasi doppio rispetto a quello che la normativa applicabile in astratto consentiva.