Alba Adriatica. L’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici (e anti corruzione) sposa tesi e perplessità del collegio dei costruttori e ribadisce, con un parere, la violazione di un principio fissato nelle norme che regolano gli appalti pubblici.
Il nodo del contendere riguarda i lavori di consolidamento della scuola elementare di Alba Adriatica (relativamente al secondo lotto) e la stesura del bando di gara che di fatto ha “favorito” la partecipazione di una sola ditta, detentrice di un brevetto di consolidamento “Cam”, con uso di travi e pilastri.
Se da un lato i lavori sono oramai in dirittura d’arrivo, il collegio dei costruttori edili e affini di Teramo (Aniem) e l’autorità di vigilanza dei lavori pubblici, coinvolta nella questione, non possono non sottolineare che l’appalto, così come concepito, ha violato il principio della concorrenza tra imprese e che doveva essere calibrato meglio. Fermo restando la validità e l’efficacia del brevetto utilizzato all’azienda che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 6%.
Procedura di gara contestata dunque, al pari di altre perfezionate dai comuni della provincia in materia di edilizia scolastica.
“L’ANAC”, sottolinea il presidente del collegio Aniem, Fiorenzo Polisini, “ha confermato quanto sosteniamo da mesi: le specifiche tecniche, a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, non possono menzionare una fabbricazione determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la stazione appaltante non possa fornire una descrizione sufficientemente precisa e evidente dell’oggetto dell’appalto. In tal caso, tuttavia, l’indicazione delle specifiche tecniche negli atti di gara deve essere accompagnata dall’espressione “o equivalente”.
Ribadiamo nuovamente – precisa il Presidente Polisini –che non abbiamo nulla contro il sistema brevettato, anzi ne riconosciamo l’efficacia, ma le amministrazioni non possono operare in violazione del codice appalti dal momento che dal punto di vista tecnico è indiscutibile che il consolidamento strutturale si potrebbe eseguire con altri sistemi equivalenti, e la mancata introduzione nelle procedura di gara della clausola di equivalenza comporta una palese violazione dell’art. 68, comma 13.
Viste le difficoltà del settore e allo stesso tempo l’importanza che lo stesso riveste per l’economia teramana, pretendiamo che le procedure di gara rispettino le norme e ove possibile consentano la più ampia partecipazione delle imprese locali, aspetto per noi fondamentale ma troppo spesso sottovalutato da molti amministratori”.
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