Tortoreto, orari della movida: il giudice di pace accoglie i ricorsi del Manakara. Regolamento nullo?

Tortoreto. Il regolamento comunale che disciplina le attività rumorose presenta elementi di nullità, perché in contrasto alla legge nazionale (n.217 del 15 dicembre del 2011), che recepisce una serie di adempimenti in materia comunitaria e tra queste il fatto che non possono essere posti limiti di orario dalle attività turistiche e balneari.

 

E’ destinato a mutare degli scenari al momento consolidati, il provvedimento del giudice di Pace di Teramo (Simona Bondi Ciutti) che questa mattina ha accolto la sospensiva relativamente a tre verbali notificati al Manakara nei giorni scorsi (dai carabinieri e dalla polizia locale) da mille euro ciascuno con i quali si contestava al locale da ballo il fatto di aver organizzato tre serate in deroga agli orari del regolamento delle attività musicali (fino alle 3), senza aver richiesto formale autorizzazione al Comune, così come prevede lo stesso disciplinare sulle attività rumorose.

La proprietà del Manakara aveva semplicemente esibito la comunicazione delle serate in deroga fatta attraverso la posta certificata.

Il giudice di pace ha accolto il ricorso dei legali della discoteca sul mare, sospendendo l’efficacia dei verbali di contestazione. Ma la questione è di altra natura e investe poi l’intero regolamento del Comune di Tortoreto, che sarebbe in contrasto con la legge n. 217 del 15 dicembre del 2011 (articolo 11).

 

“Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza”, si legge nella norma che disciplina alcuni obblighi per gli Stati dell’Unione Europea, ” non possono essere poste limitazioni  di  orario  o  di  attività,  diverse  da  quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le  attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attività ludico-ricreative,  l’esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli  intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico. Ed ancora, le suddette attività non sono soggette a limitazioni nel numero di eventi ma tenute, ovviamente, al rispetto dei limiti di rumorosità”.

In poche parole, stante l’interpretazione del giudice di pace di Teramo il Manakara potrebbe suonare senza rispettare limiti di orario, se non quelli legati ai decibel.

 

 

“Alla luce di questo aspetto”, sottolinea l’avvocato Fabrizio Antenucci, “considerata la natura di fonte secondaria del regolamento comunale per le attività rumorose, ne deriva come il medesimo sia assolutamente nullo per contrarietà a norma di legge imperativa.

Percorso condiviso a quanto pare anche dal giudice all’atto della sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il Manakara pertanto può suonare senza alcun limite imposto dal comune. È tenuto tuttavia al rispetto dei limiti di rumorosità di cui alla legge 447.1995”.

 

Nel lungo e infinito confronto tra Ente e proprietà della discoteca, il provvedimento odierno va a mettere un altro tassello importante. In attesa, poi, di conoscere l’esito dei ricorsi pendenti alla giustizia amministrativa. Al Tar per le ordinanze di sospensione temporanea della licenza musicale e al Consiglio di Stato per il regolamento sulle attività rumorose.

 

 

 

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