Cosa succede nel caso nel quale il datore di lavoro non paghi il Trattamento di fine rapporto (TFR). Il ruolo dell’INPS.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il dipendente ha diritto al TFR, cioè alla somma accantonata durante ogni anno di attività, come retribuzione differita. Il suo scopo è garantire ai lavoratori una prestazione economica sia nel momento in cui si raggiunge l’età della pensione, sia in caso di licenziamento o di dimissioni.
Il TFR matura ogni mese con un rivalutazione annua in virtù del tasso di inflazione. Il lavoratore può decidere se accantonare il Trattamento in azienda o destinarlo a un Fondo pensione. La sua liquidazione spetta al datore di lavoro, che tuttavia non un termine preciso per procedere al versamento della somma. Ma cosa succede se il datore di lavoro non rispetta quest’obbligo?
TFR, l’intervento dell’INPS in quali casi
Se il datore di lavoro non paga il TFR alla cessazione del rapporto, come indicato dalla norma, può intervenire il Fondo di garanzia INPS. La sua applicazione dipende da vari fattori e principalmente dallo stato del datore di lavoro e dall’attivazione di iniziative legali.
Nel dettaglio, se il datore di lavoro è in fallimento, in liquidazione coatta e così via il Fondo interviene con l’ammissione del credito del dipendente nella procedura. Oppure il Fondo si attiva se il datore di lavoro non paga il dovuto e il dipendente dimostra di aver tentato di recuperare per via legali, ma senza successo, quanto gli spettava.
In altre parole se il datore di lavoro alla cessazione del rapporto non versa il TFR al dipendente, il Fondo di garanzia INPS si attiva dopo che il lavoratore avrà tentato di ottenere i suoi soldi senza successo, attraverso tutte le vie legali possibili compreso il pignoramento dei beni del datore. In un situazione del genere al dipendente non che richiedere l’attivazione del Fondo di garanzia INPS con la specifica richiesta.
La domanda si fa per via telematica direttamente sul sito dell’Istituto di previdenza sociale, o mediante un patronato, o con l’ausilio di un avvocato abilitato ai servizi INPS. Il pagamento è stabilito per legge entro 60 giorni dall’invio della domanda, compresi tutti gli allegati necessari, e avviene mediante bonifico bancario o dallo sportello della banca indicata dall’INPS.
Ricordiamo infine che le somme versate dal Fondo di garanzia INPS sono soggette a tassazione. L’Istituto funziona da sostituto d’imposta e applica alla somma tute le ritenute dovute per la normativa in vigore, prime di versare la cifra al lavoratore.