Quattordicesima di luglio, perché non arriva? Di seguito come procedere per ottenere la somma aggiuntiva nel cedolino.
Per molte categorie di pensionati e dipendenti è in arrivo il momento della quattordicesima di luglio. Per i lavoratori si parla di mensilità aggiuntiva, la cui erogazione dipende dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di appartenenza. Non tutti i lavoratori dipendenti ne hanno diritto, infatti.
Per i pensionati invece l’erogazione dipende da altri fattori che sono tipo reddituale, anagrafico e contributivo. Quindi prima di procedere per avere la quattordicesima, si deve verificare il possesso di tutti requisiti previsti dalla legge. Solo se in possesso dei profili richiesti sarà possibile avviare l’iter per recuperare le somme aggiuntive che spettano. Intanto vediamo rapidamente quali sono i requisiti da verificare.
Quattordicesima di luglio, come ottenerla se manca
I tre requisiti richiesti per avere la quattordicesima sono i seguenti: per prima cosa essere titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) o da altre forme gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Avere compiuto 64 anni di età e infine possedere un reddito complessivo pari fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti (la pensione minima).
Con il possesso dei requisiti, l’INPS eroga automaticamente il trattamento, senza bisogna di domande specifiche. L’INPS eroga la quattordicesima ai pensionati valutando questi requisiti, in base alle informazioni in suo possesso (ricordiamo che per i lavoratori la quattordicesima è pagata in busta paga direttamente dal datore di lavoro).
Tuttavia l’Istituto di previdenza sociale potrebbe non erogare la quattordicesima, proprio perché i dati reddituali in suo possesso non sono sufficienti o aggiornati. O semplicemente possa ritenere che, sulla scorta di quanto in suo possesso, il pensionato non ne abbia diritto.
In un caso del genere, occorre presentare una sorta di domanda per la quattordicesima, la cosiddetta ricostituzione dei redditi, per la quale recentemente è presente anche la versione semplificata. In questa modalità viene aggiornata la situazione reddituale del pensionato.
Tale domanda è necessaria, se il pensionato ha avuto delle variazioni dei redditi, oltre la pensione. Bisogna sapere però che alcuni redditi non sono conteggiati ai fini dell’accertamento del diritto alla quattordicesima. Sono esclusi quindi i trattamenti di famiglia; il reddito da casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto; le competenze arretrate; le pensioni di guerra; le indennità per ciechi parziali; le indennità di comunicazione per i sordomuti.
Insieme alla domanda per la ricostituzione del reddito occorre inviare anche tutta la documentazione utile a comprovare le variazioni reddituali. La richiesta si compila direttamente sul sito dell’Istituto attraverso l’apposito servizio, previa autenticazione con SPID, CIE e CNS. La verifica del diritto alla quattordicesima si effettua nella sezione bonus quattordicesima del consulente digitale delle pensioni sul sito INPS.