Il divorzio rappresenta in un modo o nell’altro un evento molto particolare capace di provocare non pochi guai, soprattutto inaspettati.
Cosa succede a una coppia nel momento in cui si procede al divorzio? Praticamente la risposta è più che mai semplice, al di la di ciò che la cosa in se può provocare o meno, umanamente, sentimentalmente ecc. Gli aspetti che forse si conoscono di meno, sono invece quelli legati a un ambito che potrebbe essere definito puramente di gestione. Cosa succede alle cose che si hanno in comune, cosa succede, per esempio in presenza di un conto cointestato. Gli aspetti da prendere in considerazione, in certi casi, possono essere molteplici.
Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 28772/2023 del 17 ottobre 2023, ha stabilito che il conto corrente cointestato a una coppia di coniugi, sia in comunione che in separazione dei beni, è da intendersi di proprietà di entrambi, e quindi, di conseguenza da suddividere in pari quote. La coppia, può scegliere, inoltre di destinare tale somma per una finalità specifica, come per esempio spese di casa, figli, spesa quotidiana e quant’altro. La banca coinvolta, non può impedire, in questi casi il prelievo della somma spettante a una delle parti. L’altra persona, nello stesso caso, potrebbe pretendere la reintegrazione della comunione senza però la possibilità di agire contro lo stesso istituto di credito.
Divorzio e conto cointestato, a chi finiscono i soldi: tutte le possibilità
Il caso specifico che invece vede il conto corrente, anche se cointestato, coperto dai risparmi di una sola delle parti può portare in ogni caso alla possibilità che l’altra persona ne utilizzi il saldo per le spese comuni. In questo caso, però non esiste comproprietà, e chi ha depositato le somme deve dimostrare di essere stato l’unico a versare il denaro presente. Se, in questo caso, l’altro coniuge dovesse svuotare il contro, l’altra parte potrebbe chiedere la restituzione del denaro.
La stessa Corte di Cassazione, chiarisce inoltre che le spese effettuate per sostenere i bisogni della famiglia, cosi come previsto dall’articolo 143 del Codice Civile, non devono prevedere rimborso anche se derivanti da un conto corrente cointestato. Il discorso, quindi, è più che mai chiarito, al momento della separazione, vanno ipotizzate due diverse e chiaramente probabili situazioni.
In caso di separazione dei beni ogni coniuge è titolare del proprio conto corrente, nel caso, invece di conto cointestato tutto viene diviso a metà. Nel caso, invece, di comunione dei beni, i soldi depositati presso un conto corrente vanno sempre divisi a metà. Il tutto, di fatto, è stabilito dallo stesso regime scelto, che per l’appunto stabilisce quella che si chiama comunione del residuo.