Non pagare il ticket sanitario comporta delle conseguenze, ma non tutti sanno che cosa succede in questi casi: ecco che cosa dice la legge.
Il ticket sulle prestazioni che vengono erogate ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) è un tributo vero e proprio. Questo perché la legge lo tratta come una tassa dovuta per le prestazioni pubbliche ricevute. A ciò bisogna aggiungere che pure le ultime normative in merito alle autonomie locali e sul federalismo fiscale li tratta come tributi.
Negli ultimi anni, sono state numerose le aziende sanitarie italiane a lamentarsi per via dei mancati pagamenti dei cittadini dei ticket riguardo le prestazioni mediche e ai farmaci. Proprio per questo motivo, non sono esenti i controlli sulle autocertificazioni sottoscritte da chi chiede l’esenzione totale in base ad alcuni requisiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, come è possibile immaginare, non sono ammesse le truffe al sistema sanitario nazione e per questa ragione ci sono serie conseguenze per chi non paga il ticket sanitario.
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Nel caso in cui dovesse mancare il pagamento del ticket al momento in cui la prestazione sanitaria è stata effettuata con obbligo di compartecipazione del soggetto alla spesa, in quanto non esente, l’ASL avvia un iter di recupero crediti in base alle normative locali vigenti. All’inizio si prevede l’invio di uno o due solleciti bonari, ai quali generalmente segue una lettera raccomandata di diffida e messa in mora del soggetto inadempiente.
Nel caso in cui la somma dovuta non viene versata nemmeno dopo la diffida, la somma del ticket viene iscritta al ruolo e il carico del debitore viene dato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che emette di conseguenza una cartella esattoriale e verranno concessi 60 giorni per pagare (anche a rate) il debito, oppure c’è la facoltà di poter impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario.
Se il soggetto inadempiente non paga la somma dovuta, non rateizza l’importo del ticket e non impugna l’atto, il passo successivo previsto dalla legge sono le azioni di recupero coattivo del credito, parliamo quindi dei beni pignorati al debitore: immobili, conti correnti, pensioni e stipendi; in pratica tutto ciò che è pignorabile.
È bene sapere che i debiti in merito al ticket sulle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) cadono in prescrizione. In questo caso vale la normativa stabilita dall’articolo 2934 del Codice civile, che spiega che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
L’articolo 2935 spiega che la prescrizione è un diritto che decorre dal giorno in cui può essere fatto valere. In pratica, l’ASL o l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno 10 anni di tempo per agire e richiedere il pagamento non corrisposto, a partire dalla data in cui il debitore doveva il pagamento.
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È bene, però, sottolineare che la prescrizione può essere interrotta dietro alcuni eventi, come solleciti e diffide per recuperare il credito, ovvero quando ASL e AdE avanzano la richiesta di pagamento.