“Con riferimento ad alcune affermazioni apparse sugli organi di informazione riguardo alle mie dichiarazioni sul contenuto degli avvisi emessi dal Comune di Giulianova”, dichiara Giovanardi, “poiché al riguardo mi pare venga fatta, e generata, troppa confusione, ritengo doveroso ribadire che tali avvisi contengono riferimenti sia alla possibilità per il cittadino di ricorrere allo strumento dell’autotutela, sia a quella di presentare ricorso alla commissione tributaria, mediante il quale si aziona il meccanismo del reclamo e della mediazione. La legittimità di tali avvisi è, peraltro, istituzionalmente garantita dal dirigente di riferimento Corinto Pirocchi. Nell’interesse della collettività è bene chiarire che tali strumenti hanno contenuti ed effetti differenti e che, come evidenziato negli avvisi emessi dal Comune e diversamente da quanto erroneamente riferito da altri, la richiesta di riesame di un atto in autotutela non interrompe il decorso di alcun termine. Diversamente”, prosegue l’assessore, “ove si intenda ricorrere al nuovo strumento del reclamo e della mediazione ed ottenere in tal modo la invocata sospensione dei termini, per espressa previsione normativa il cittadino è obbligato ad intraprendere la strada del contenzioso tributario”.
Per l’assessore “anche i cittadini giuliesi possono presentare reclamo nei confronti degli avvisi ricevuti, rispettando naturalmente le condizioni stabilite dalla legge. Non mi risulta, infine, né soprattutto risulta al dirigente dell’area finanziaria, che esistano norme che disciplinano in modo diverso da quello qui riferito i due strumenti. Così come non risulta”, conclude Giovanardi, “nonostante le recenti modifiche normative che hanno interessato tale istituto, che per i tributi locali sia possibile ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso oltre il termine di un anno dall’omissione dei pagamenti”, conclude Giovanardi.