Assegno sociale per chi è in difficoltà: ecco come funziona e chi può richiederlo

Un assegno per le persone in difficoltà. Si tratta di una delle misure sociali del governo, spiegata e analizzata in maniera dettagliata dall’Inps.

CHE COS’È

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.
Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
65 anni e 3 mesi di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge.

QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità e per l’anno 2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 euro annui.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:
i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:
redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
redditi esenti da imposta;
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
redditi di terreni e fabbricati;
pensioni di guerra;
rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
pensioni dirette erogate da Stati esteri;
pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

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