E’ stata emanata una Ordinanza relativa alla prevenzione degli incendi. Fino al 30 settembre prossimo, è disposto il divieto di accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolo o incolti e/o in qualunque luogo che per le sue caratteristiche sia pericoloso per lo sviluppo di incendi; far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio nelle zone boschive; inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi; nelle discariche private è vietata la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; durante il periodo di grave pericolosità, gli enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile; è obbligatorio, inoltre, procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dell’estremo margine del bosco; gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.
Oltre ciò, i possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, hanno l’obbligo di mettere in atto tutte le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi: pulizia a propria cura e spese dei terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva; pulizia da sterpaglie, vegetazione in genere per i terreni ubicati a ridosso delle linee ferroviarie fino a 20 metri dal confine ferroviario oltre alla rimozione di eventuali covoni di cereali o foraggio. E’ fatto obbligo di circoscrivere i medesimi fondi coltivati e appena mietuti, con una striscia di terreno solcato larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale; pulizia da sterpaglie e vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a 10 metri in prossimità di strade pubbliche e private e terreni boschivi, nonché in prossimità di fabbricati ed in prossimità di lotti interclusi; ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali; pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi.