Nel confermare il ricorso, il presidente Leo Iachini ha anche sottolineato l’assenza dei sindacati (“troppo presi ad occuparsi dei premi dei dipendenti comunali”) e, con un cartello, i lavoratori hanno denunciato una frase che sarebbe stata pronunciata da un dirigente.
Ecco i quattro punti del ricorso al Tar Abruzzo L’Aquila da parte della Tercoop contro quella che la cooperativa definisce “l’aggiudicazione della (non) gara per la gestione dei parcheggi”:
Art. 30 Dlgs. 50/2016 comma 1 e 2: “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori”. Con una serie di omissioni, di mancati chiarimenti e di mancati accessi agli atti, è stato impedito di fatto lo sviluppo di una seria concorrenza tra la Easy Help/Costruttori teramani e la Tercoop.
Tar Liguria, sentenza n. 539 del 2018: Si ritiene violato il principio di non discriminazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione appaltante dopo aver dichiarato fattibili più proposte, inviti solo alcuni promotori ad apportarvi modifiche. L’ultimo progetto di contratto misto consegnato all’amministrazione comunale fu valutato positivamente da una partecipata commissione consiliare nel novembre 2017. Poi successivamente la proposta è stata scartata senza dare dare spiegazioni nel merito e non è stata data la possibilità di chiarire e/o modificare alcuni punti del progetto. Al contrario, al project financing della Easy Help 4 volte meno vantaggioso per il pubblico interesse rispetto al nostro contratto misto, sono state richieste modifiche e integrazioni fino a renderlo presentabile alla giunta e al consiglio comunale per l’approvazione.
Il Comune aveva l’obbligo non solo di valutare i 3 studi di fattibilità e di progetto presentati dalla Tercoop (2013, 2015, 2017) e ancora nella disponibilità dell’amministrazione comunale, ma aveva anche l’onere di motivare l’esclusione attraverso provvedimento motivato. (Giusta Delibera dell’ANAC n.329 del 21 aprile 2021, in ossequio all’art. 183 comma 15 dlgs. n. 50/2016). Alla Tercoop non sono state mai comunicate le motivazioni dell’esclusione dei suoi tre progetti.
In pendenza di un ricorso per accesso agli atti connesso ad un procedimento di affidamento di servizio pubblico in esito a project financing, la stazione appaltante deve sospendere la gara e anche l’eventuale aggiudicazione. Principio stabilito dal Consiglio di Stato con decisione della sezione V del 28 ottobre 2019, n.7387. La Tercoop chiedeva di conoscere gli atti consegnati dalla Easy Help all’amministrazione comunale in merito alla valutazione di pregressi contenziosi segnalati all’Anac dal comune di Siniscola, ma nonostante un ricorso al Tar della stessa Tercoop per il negato accesso agli atti, il comune di Teramo ha in via definitiva assegnato i parcheggi alla Easy Help. Nei fatti e non attraverso dei ragionamenti o ipotesi di diritto, l’amministrazione comunale non ha espletato in modo conforme alle norme e alle procedure di project financing e ai modi legislativi ad essi connesso, la gara per l’affidamento della gestione dei parcheggi”.