In base agli accordi tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, le Regioni e i Comuni, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 15 settembre.
I benefici dell’assistenza sono garantiti ai residenti che hanno ancora la casa inagibile, e che sono comunque nei termini per presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione. Tale termine è stato fissato al 15 ottobre 2022 per i residenti che beneficiano di CAS e SAE e che non abbiano impedimenti oggettivi alla presentazione della richiesta di contributo.
Oggi stesso il Commissario Straordinario ha pubblicato e trasmesso ai Comuni le Note esplicative per l’attuazione dell’Ordinanza 123/2022, nelle quali si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle cause di impedimento oggettivo che possono essere addotte per giustificare la mancata presentazione della richiesta di contributo.
L’esistenza di questi eventuali impedimenti oggettivi dovrà essere denunciata nella Dichiarazione da effettuare entro il 15 settembre, compilando un apposito spazio nel modulo online. Sarà poi cura dei Comuni, ai quali la Struttura del Commissario Sisma fornirà adeguato supporto, verificare la reale sussistenza delle cause di impedimento.
Il termine per la presentazione della richiesta di contributo sisma, per tutti gli altri cittadini che posseggono immobili resi inagibili dal sisma, resta per il momento fissata al 31 dicembre 2022.
La mancata presentazione della richiesta del contributo di ricostruzione entro il 15 ottobre 2022 comporta, per i residenti che non hanno impedimenti oggettivi, la sospensione automatica del Cas, del rimborso dei canoni di locazione per chi si trova in immobili comunali o pubblici e la cessazione temporanea della gratuità di Sae, Mapre e strutture equivalenti, fino a che non venga presentata la domanda di ricostruzione.
Gli impedimenti oggettivi previsti dall’Ordinanza 123 ed esplicitati nelle Note esplicative, possono essere principalmente di quattro tipi.
Il primo caso riguarda gli edifici che devono essere delocalizzati obbligatoriamente ma per i quali non sia stata ancora individuata l’area di delocalizzazione. Il secondo caso riguarda situazioni che rendono impossibile elaborare il progetto per motivi legati a fattori geomorfologici (ad esempio se l’edificio insiste in un’area a rischio per la quale non sia stato ancora approvato un progetto per la sua mitigazione), a fattori amministrativi o giudiziari (è il caso degli aggregati o di edifici con procedure giudiziarie in atto che rendono impossibile disporre liberamente dell’edificio), e infine impedimenti legati a provvedimenti della pubblica amministrazione (come le zone rosse o il rischio
esterno indotto da edifici collabenti vicini che rendono impossibile l’allestimento del cantiere).
In queste prime due ipotesi, la scadenza per presentare la richiesta di contributo è stabilita entro i 180 giorni da quando l’impedimento è stato superato.
Ci sono poi altri due casi in cui si riconosce l’impossibilità oggettiva presentare il progetto entro la scadenza indicata, cioè quando l’edificio sia di proprietà mista pubblico-privata, con prevalenza di proprietà pubblica, per cui la procedura per affidare i lavori deve essere quella pubblica. E, infine, quando il beneficiario abbia comunicato telematicamente la rinuncia al contributo di ricostruzione per accedere al superbonus rafforzato.
La Dichiarazione del mantenimento dei requisiti per beneficiare dell’assistenza e delle eventuali cause impeditive alla presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione deve essere presentata per via telematica da un qualsiasi membro del nucleo familiare percettore dei benefici, accedendo alla piattaforma online con le credenziali di identità digitale, come Spid, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, ma può essere presentata anche da soggetti delegati o dallo stesso Comune di residenza.