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Ragazzo con disabilità può restare un anno in più alla materna: sentenza innovativa del Tar

Il piccolo Giovanni – nome di fantasia – è affetto dalla sindrome di down: ha sei anni e frequenta l’ultimo anno di scuola materna.

 

Ha già beneficiato di un anno di permanenza in più all’asilo sicché nell’anno scolastico 2020/2021 dovrebbe accedere alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, nonostante l’impegno dell’équipe di riabilitazione, delle maestre e del personale di sostegno, i medici che lo seguono sono concordi nel diagnosticare che Giovanni non ha ancora le abilità minime sufficienti ad affrontare l’inserimento nella scuola primaria: su questa situazione sopraggiunge la chiusura Covid e Giovanni, privato degli stimoli propri dell’asilo e della possibilità di svolgere il “progetto ponte”, ossia quel periodo di transizione in cui il piccolo viene ambientato gradualmente alla scuola primaria, viene rivalutato come ulteriormente pregiudicato nel suo sviluppo e bisognoso di un ulteriore anno di frequenza alla scuola dell’infanzia.

 

I medici sono chiari: se Giovanni fosse iscritto alla primaria, non solo non potrebbe progredire nel percorso di recupero ma ne sarebbe danneggiato sia quanto a progresso cognitivo che a livello psicologico. I genitori chiedono dunque alla dirigente scolastica di riferimento la possibilità che il bambino resti un anno in più all’asilo: tale possibilità, però, viene negata sulla base di una circolare ministeriale che interpreta la norma di riferimento, l’art. 114 del D. Lgs. 297/1994, nel senso di consentire il rinvio dell’ingresso alla primaria per un solo anno: tale norma, però, non pone in sé un limite alla possibilità di rinviare ulteriormente l’accesso alla scuola dell’obbligo per gravi motivi di salute del bambino.

La famiglia, residente in un comune della provincia di Teramo, propone quindi ricorso in via d’urgenza al TAR Abruzzo, Sezione di L’Aquila, il quale, con due provvedimenti di urgenza – il primo presidenziale, il secondo collegiale – accoglie le motivazioni dei genitori e sospende il provvedimento di diniego adottato dalla scuola, sicché Giovanni può restare all’asilo. L’Avv. Massimo Micaletti, che ha predisposto il ricorso anche col supporto del collega Prof. Angelo Raffaele Pelillo, esprime la soddisfazione dei genitori di Giovanni per due pronunce di estrema rilevanza, sebbene adottate solo in fase cautelare e perciò provvisorie. “Si trattava di una vicenda del tutto particolare – spiega l’Avv. Micaletti – in cui bisognava conciliare il diritto dovere di frequentare la scuola dell’obbligo col diritto alla salute e all’inclusione.

Su tutto deve prevalere l’interesse e la tutela del bambino, ed è stata questa la prospettiva che abbiamo proposto e che il TAR ha sposato, seppure solo nella fase cautelare. La decisione finale è fissata per l’anno prossimo ma intanto il bimbo può continuare a frequentare la scuola dell’infanzia, ossia l’ambiente che più ne tutela le capacità di recupero e lo pone al riparo dal serio rischio di subire un danno psichico e relazionale”.

L’orientamento del TAR è un inedito in questa materia e può aprire una strada per tutelare al meglio quei bambini diversamente abili che, come Giovanni, hanno bisogno, a protezione della loro salute e della loro effettiva integrazione, di differire per più di un solo anno l’accesso alla scuola dell’obbligo.