Martinsicuro. Nessun risarcimento danni per le lungaggini legate alla possibilità di realizzare uno chalet sul lungomare di Martinsicuro.
Tira un sospiro di sollievo (almeno per ora) il Comune di Martinsicuro alla luce della sentenza del Tar che, nelle scorse settimane, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni presentata da una società che lamentava il diniego alle autorizzazioni, in sanatoria, per edificare un nuovo stabilimento balneare. Gli stessi giudici amministrativi, nel 2016, dopo anni di tira e molla, avevano comunque annullato i dinieghi amministrativi (nel 2016) e spianato la strada all’imprenditore per realizzare l’intervento.
Con ritardo, però, rispetto alle previsioni originarie e da chi la richiesta di ottenere un risarcimento per i danni subiti per il mancato esercizio d’impresa. Per quanto concerne questa specifica richiesta, però, il Tar non ha giudicato legittime e sufficienti le prove addotte per quantificare una forma di risarcimento.
“La giurisprudenza ha da tempo chiarito”, si legge nel dispositivo, “che il mero annullamento dell’atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento. L’atto illegittimo costituisce presupposto necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio ex art. 2043 c.c relativo alla pretesa risarcitoria.
“Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., infatti, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare cosiddetta spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto in termini di certezza”.