Vietato anche l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S nel corso della notte tra il 31 dicembre 2020 ed il 1 gennaio 2021 a far tempo dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 7 del giorno successivo.
Vietata anche, fino al 6 gennaio 2021, la vendita in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 di cui all’art. 3, lett.a) n. 2 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, i cosiddetti “fuochi di libera vendita” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva(NEC) superiore a mg. 150.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del d.lvo8.267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500,00 euro.