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E in queste ore una delle priorità è rappresentata dalla necessità di veicolare la giuste informazioni. E le raccomandazioni contenute nell’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Per questo sono state diffuse le misure di restrizioni dell’ultimo decreto.
Cari concittadini, l’emergenza nazionale è tale da imporci di mutare radicalmente le nostre abitudini, al fine di ristabilire la salute del Popolo Italiano. Di seguito, indico le principali misure disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino al 3 Aprile, salvo ulteriori disposizioni, siamo tutti chiamati a ridurre al minimo il rischio del contagio da COVID-19: se ci atterremo alle prescrizioni, questo momento difficile per l’Italia passerà al più presto.
AVVISO ALLA CITTADINANZA – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE É VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
Sono disposte altresì le seguenti misure:
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori, nonché all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. É consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) é fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi è sospesa ogni attività;
sono sospese le attività scolastiche ed educative delle scuole di organi ordine e grado fino al 3 Aprile 2020;
l’apertura dei luoghi di culto é condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
d); sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse.
? La chiusura di cui sopra non é
disposta per farmacie, parafarmacie
e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
? sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
??? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 9 Marzo 2020 è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ???