“L’utenza morosa a cui si riferisce l’articolo è una utenza condominiale che, dal 2004 aveva come indicazione il recapito ad un nominativo riferibile ad uno degli abitanti del medesimo condominio – riferiscono dal Ruzzo – In data 05/09/2011 la Ruzzo Reti Spa, a fronte di fatture risultate impagate e quindi morose, ha inviato un sollecito di pagamento mediante Raccomandata A.R. che non è stato recapitato poiché il destinatario risultava sconosciuto. In effetti, come poi dichiarato dalla figlia del signor Gabriele, che si è recata personalmente presso i nostri uffici, il condòmino destinatario delle bollette, e quindi della Raccomandata, è deceduto da tempo.
Al riguardo, si precisa che l’utente (in questo caso i condòmini) ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni sui dati contrattuali e, nel caso di specie, l’onere di comunicare all’Azienda il nuovo recapito, altrimenti, come peraltro è accaduto, sia le fatture che gli eventuali solleciti tornano indietro al mittente. E’ opportuno altresì fare le seguenti precisazioni: in primis, trattandosi di un’utenza condominiale, la responsabilità civile è solidale fra i vari condòmini; inoltre, per l’utenza in questione non è stato rimosso il contatore con conseguente interruzione del servizio, ma eseguita solamente una riduzione di portata.
D’altra parte, concludendo, quale altro comportamento avrebbe dovuto tenere l’Azienda di fronte ad una situazione che si è palesata tale solo dopo che era stata effettuata la riduzione, ma che sarebbe probabilmente andata avanti come nel passato, senza il predetto intervento?”.