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Pesce spada: scatta il divieto di pesca

Giulianova. E’ iniziato il primo marzo, e fino a fine mese, il divieto di pescare (catture “bersaglio” e/o “accessorie”), detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di pesce spada nel Mar Mediterraneo, divieto rivolto a tutti coloro che esercitano la pesca sia in forma professionale che  sportiva e ricreativa.

 Come già avvenuto lo scorso anno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha imposto il veto con decreto n. 422 del 28/02/2013, in ossequio alla Raccomandazione ICCAT, finalizzata alla tutela della specie ittica in parola, che sarà valido anche per il prossimo periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre.Infatti, è proprio durante questi mesi che il pesce spada novello, di dimensioni molto inferiori a quelle consentite dalle vigenti disposizioni normative nazionali, migra in banchi nelle acque del Mediterraneo avvicinandosi sotto costa, diventando così preda dei pescatori di frodo che, nella totale illegalità, lo catturano mettendolo in commercio.La norma sanzionatoria per tali condotte illecite prevede aspre sanzioni non solo per chi pesca e commercializza tale specie ittica durante il periodo di fermo, ma anche per chi acquista e quindi detiene novellame di pesce spada. Si passa dalla sanzione pecuniaria di quattromila euro e conseguente sequestro delle specie ittiche al deferimento all’Autorità giudiziaria nel caso di mera detenzione di novellame di pesce al di sotto delle taglie minime, indipendentemente dal fatto che il trasgressore sia il venditore o l’acquirente.I controlli da parte degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo, guidati dal comandante Sandro Pezzuto, saranno mirati a contrastare il forte fenomeno di depauperamento delle risorse ittiche, causato da una eccessiva ed irrazionale attività, spesso illegale, di pesca.Come è noto, l’impoverimento delle risorse ittiche, secondo importanti studi scientifici, coinvolge ogni specie che viene pescata più velocemente di quanto riesca a riprodursi. Il pesce spada, che migra in banchi nelle acque del mediterraneo, trova nelle nostre coste un ambiente naturale e favorevole ma, a causa della irresponsabilità ed incoscienza di alcuni pescatori di frodo che riescono a pescare esemplari di pesce spada allo stato giovanile, tale specie ittica non ha la possibilità di crescere e svilupparsi.Questo fenomeno negli anni ha già prodotto un impoverimento del nostro mare con ripercussioni negative per l’intero comparto della pesca. L’attività sarà costante e tenace, con tolleranza zero, non solo in mare ma anche a terra e non si limiterà ai soli titolari degli esercizi commerciali (pescherie, ristoranti ecc…..), ma anche all’utenza, che acquistando specie ittiche di dimensioni inferiori a quelle consentite compie azioni penalmente rilevanti, incentivandone in tal modo la cattura da parte dei pescatori di frodo.Si rammenta che coloro che intendano esercitare la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada, al di fuori dei predetti periodi di divieto, dovranno essere muniti di appositi nulla osta, rilasciati dalle Capitanerie di Porto, validi su tutto il territorio nazionale.Nel dettaglio, pertanto, i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada nell’anno corrente, dovranno richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo, individuato allo scopo quale Autorità competente, nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto.
Per ottenere l’autorizzazione in questione, il proprietario dell’unità deve presentare apposita istanza contenente tutti gli elementi individuativi dell’unità stessa, nonché, nel caso di natanti, l’esatta indicazione delle matricole dei motori. L’autorizzazione ottenuta sarà valida per lo svolgimento dell’attività su tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale e per un periodo di tre anni dal rilascio.A tal fine, si ricorda che:vige il divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare, al giorno;è vietata la commercializzazione del pescato;la taglia minima pescabile è stabilita in 90 cm. di lunghezza e 10 kg. di peso, per gli esemplari non muniti di rostro, ovvero, in 140 cm. di lunghezza, per gli esemplari muniti di rostro;è fatto obbligo di comunicare prima dell’ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (vhf, cellulare, mai, ecc.) la cattura di pesce spada all’Autorità marittima del porto di sbarco ovvero del porto più vicino;entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata ovvero trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura reperibile presso gli uffici marittimi;i nulla-osta rilasciati nel corso dell’anno 2012 possono essere prorogati per altri tre anni, dietro apposito visto dell’Autorità Marittima competente.Nell’auspicio che vengano rispettate le norme a tutela di tale specie ittica e consapevole della complessità che l’attuazione di tali norme può, in fase di rodaggio, incontrare, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, anche attraverso gli uffici dipendenti di Martinsicuro, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi e Silvi, sotto la guida ed il coordinamento del comandante Sandro Pezzuto, è a disposizione dei pescatori sportivi e ricreativi per una più puntuale informazione per prevenire comportamenti irrispettosi delle regole.