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Teramo, lotta agli incendi: divieto di accendere fuochi sui terreni

Lotta agli incendi.

Al fine di prevenirne lo sviluppo, il sindaco ha emanato una ordinanza nella quale dispone il divieto, fino al 30 settembre, dell’accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti e in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi.

Pertanto tutti i possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, sono obbligati a mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi: pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva; pulizia da sterpaglie, vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e impianti ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà; ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto della normative vigenti; pulizia, per un raggio non inferiore a mt 5, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas e di petrolio; perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (10 se adiacenti S.S. e Provinciali) e sgombero di tutto il materiale combustibile dai terreni su cui si trovano stoppie e altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e vie di transito.

Per le violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 1.033 ad un massimo di € 10.333.