Giulianova, settimana corta a scuola: Tar non concende la sospensiva

Giulianova. Il Tar dell’Aquila non ha accettato la sospensiva, richiesta da alcuni genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1, in merito all’introduzione della settimana corta nelle scuole di Giulianova Paese.

La lunga polemica che ha infiammato l’estate giuliese si era conclusa con la decisione, travagliata e contestata anche da alcuni docenti. Di conseguenza i genitori, contrari alla decisione del Consiglio, hanno quindi deciso di presentare il ricorso, chiedendo la sospensiva della delibera n. 69 con la quale sarebbe stata istituita la settimana corta nell’Istituto Comprensivo Giulianova 1.

Il Tar non ha concesso la sospensiva perché non ritiene che esiste il periculum in mora, ossia non vi sarebbero situazioni urgenti che impongono la concessione sospensiva.

Ora la palla tornerà al Consiglio d’Istituto che potrebbe già avviare da quest’anno la settimana corta  nelle scuole di Giulianova Paese, oppure rinviarla al prossimo anno scolastico.

L’ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in quanto non sorretta dal prescritto periculum in mora, non arrecando l’atto gravato alcun pregiudizio grave ed irreparabile perché non istituisce la c.d. settimana corta, non essendosi ancora completato il relativo iter procedimentale;
considerato che, atteso l’oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) rigetta la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Mollica, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

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