Teramo, la Asl condannata alla fornitura gratuita di vaccini anallergici

asl_teramoTeramo. Wania Della Vigna è un avvocato della provincia di Teramo. Da anni è affetta da allergopatia. Acari e parietarie sono i suoi nemici numero uno e gli antistaminici, oltre a peggiorare la qualità della vita, hanno determinato un aggravarsi del livello di sensibilità allergica.

Da oltre due anni, come se non bastasse, ha sviluppato allergie incrociate con alimenti, che possono causare shock anafilattici e richiedono la somministrazione urgente di cortisone, adrenalina e antistaminici.

La sua allergopatia la costringe inoltre a sottoporsi all’immunoterapia allergene specifica, una cura che avviene mediante l’uso di vaccini molto costosi. Tali vaccini sono esclusi dal prontuario terapeutico del Sistema Sanitario Nazionale e per questo la donna si è vista negare ogni forma di rimborso o contributo da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo.

Ed è proprio questo il motivo che l’ha spinta ad attivarsi “nella duplice veste di avvocato e malata”, pensando a chi, come lei, non aveva la “fortuna” di potersi curare a causa delle eccessive spese da sostenere.

Per tutelare questo diritto, l’avvocato Della Vigna ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro del Tribunale di Teramo Luigi Santini, il quale ha emesso una chiara sentenza: il farmaco dovrà essere erogato gratuitamente per la paziente e a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il giudice  Santini ha, dunque, accolto il ricorso, condannando la ASL di Teramo alla somministrazione gratuita del vaccino per il tempo restante della cura.

Il ricorso presentato dall’avv. Della Vigna si basava sulla “deduzione della sussistenza di una situazione di indispensabilità ed insostituibilità del vaccino antiallergico”.

E chiare sono state anche le motivazioni addotte dal Giudice: il diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria (nelle sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento nella norma dell’art. 32, comma 1, Cost., che ribadendo il principio della tutela della salute pubblica, ha esplicitamente enunciato quello della tutela della salute quale “fondamentale diritto dell’individuo”, tra i diritti inviolabili della persona umana ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione.

Tra i diritti inviolabili della persona  rientra la libertà individuale che si esplica nel diritto di scegliere “quelle soluzioni terapeutiche che offrono adeguate garanzia di guarigione e consentono di mantenere un livello di vita decoroso al malato”.

Come spiega lo stesso avvocato Della Vigna, secondo un documento ufficiale pubblicato nel 1999 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il vaccino antiallergico è l’unica terapia curativa nell’allergia respiratoria, in quanto può modificare la storia naturale della malattia.

Inoltre, molti lavori clinici controllati e pubblicati in tutto il mondo, hanno dimostrato che, dopo un anno dall’inizio della terapia vaccinica, si ha una drastica riduzione del consumo dei farmaci quali antistaminici o cortisonici: questo comporta grossi vantaggi per il paziente. .

La durata minima del trattamento deve essere di almeno tre anni e l’interruzione del vaccino vanifica tutti i risultati acquisiti. Essendo una terapia che agisce sul sistema immunitario, il miglioramento dei sintomi avviene dopo alcuni mesi, svolgendo il pieno effetto dopo circa un anno dall’inizio della terapia. Nella maggior parte dei casi, l’effetto terapeutico si protrae per molti anni. Questo è l’aspetto positivo del vaccino rispetto a tutti gli altri farmaci i quali , essendo dei sintomatici, devono essere assunti finché l’allergia permane e non sono curativi.  

Il vero problema, come spiega Della Vigna, è che solo poche regioni italiane rimborsano parzialmente o totalmente questo tipo di terapia, solo perché le imprese del settore, operando in una nicchia di mercato, non hanno il potere lobbistico di influenzare le autorità sanitarie regionali. L’Abruzzo non riconosce la gratuità dei vaccini, cosa che invece avveniva in passato ma che è stata poi abbandonata per “razionalizzare” la spesa sanitaria; questa condizione di non riconoscimento della gratuità del vaccino però non è identica tra le Asl abruzzesi, perché ad esempio quella di Pescara riconosce comunque un rimborso del 20% della spesa del vaccino.

Con questa sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Teramo, dunque, si è potuto compiere un importate “passo avanti per tutti coloro che sono affetti da allergia e che non possono permettersi il costo delle esose cure affinchè il diritto alla salute sia veramente per tutti i cittadini”.

Marina Serra


 

 

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