A stabilirlo è stato un recente pronunciamento del giudice di pace di Penne che ha condannato Poste Italiane a rimborsare dei risparmi “persi” un uomo di Montebello di Bertona.
La vicenda. Il risparmiatore, nel giugno del 2006, aveva sottoscritto due buoni fruttiferi nell’ufficio postale di Montebello di Bertona, credendo che fossero a tempo indeterminato, visto che sugli stessi non era indicata nessuna dicitura.
Solo nel marzo del 2020 il risparmiatore veniva informato che si trattava di buoni fruttiferi a termine soggetti al termine di prescrizione di dieci anni. Fino a quel momento, l’uomo non era stato informato e lo stesso aveva sottoscritto dei buoni con scadenza a 18 mesi dalla sottoscrizione e termine decennale per la prescrizione.
Il reclamo. Le varie richieste di rimborso avanzate dal risparmiato non hanno avuto riscontri, nemmeno il reclamo nei confronti di Poste e del ricorso all’Arbitro bancario finanziario, organismo di risoluzione stragiudiziale delle controverse bancarie.
Il contenzioso. A quel punto il risparmiatore si è rivolto agli avvocati Dario Antonacci e Alfredo Cappelletti che hanno chiesto e ottenuto l’ingiunzione di pagamento dei confronti di Poste, che però ha proposto opposizione al provvedimento.
La vicenda ha visto nascere una causa ordinarie e i due legali hanno ribadito che al cliente non erano state fornite tutte le informazioni del caso e che nessuno lo aveva informato della natura a termine e della breve durata dei bioni.
Il giudice di pace di Penne, Raffaele Ferraro, con una sentenza n il 30.11.2022 ha salvaguardato il risparmiatore riconoscendo il diritto di questi al rimborso dei buoni, confermando il decreto ingiuntivo impugnato da Poste.
Sentenza che ribadisce l’onere sorgente in capo a Poste, sancito tanto dai titoli sottoscritti quanto dal D.M. del Tesoro del 19.12.2000, di consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) al risparmiatore al momento della sottoscrizione dei titoli;
– il F.I.A. ai sensi del decreto ministeriale, nonché in virtù di quanto espressamente riportato sui Buoni stessi, deve essere obbligatoriamente consegnato all’investitore al momento della sottoscrizione dei buoni in quanto riporta specificatamente tutte le caratteristiche dei prodotti acquistati.
Poste niente ha potuto opporre puntando tutto sulla prescrizione e sul fatto che sui buoni fosse riportata la dicitura 18J volta ad indicare la durata, in quanto gli Avvocati Dario Antonacci e Alfredo Cappellacci hanno spostato l’obiettivo, tanto che il Giudice Ferraro scrive: “Posto che i Buoni Fruttiferi Postali non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano nessuna scadenza e che al risparmiatore non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, consegue che lo stesso non è stato messo in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza”;
l’onere della prova contraria spettava a Poste che non l’ha fornita, infatti si legge: “Poste Italiane non ha fornito alcuna prova in ordine alla sua consegna del F.I.A. al risparmiatore, prevista dall’art. 3 D.M. del Tesoro del 19.12.2000.
Il risparmiatore si vedrà integralmente rimborsato degli importi investiti oltre gli interessi.