“Il Giudice Onorario ha ritenuto bene di deliberare la illegittimità delle contravvenzioni atteso che lo strumento di rilevamento della velocità in parola è stato ben nascosto tra gli alberi, in mezzo ad una folta vegetazione”, riferisce l’avvocato Carlotta Ludovici, difensore di numerosi ricorrenti.
“Se fino a questo momento i diversi Giudici dell’Ufficio di Pescara chiamati a pronunciarsi sul caso sociale dell’autovelox di Bussi, con più di 50.000 multe sino ad oggi elevate dall’Ente comunale, hanno accolto e continuano ad accogliere i ricorsi con riferimento per lo più alla mancanza di omologazione dell’autovelox e all’irregolarità della taratura, con queste ultime sentenze, invece, è stata adottata una decisione innovativa e oltremodo importante che da ragione a diversi contravvenzionati”, prosegue la legale, “Nella sentenza che punisce il Comune resistente per aver posizionato il velox nascosto tra gli alberi si fa espresso riferimento a note sentenze della Suprema Corte a mezzo delle quali da tempo immemorabile la stessa ha ribadito che gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, come d’altro canto statuisce con norme di carattere imperativo il Codice della Strada. Pertanto, la chiara visibilità dell’autovelox è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”.