Pescara. Il Tribunale di Pescara ha riconosciuto, con ordinanza non impugnabile, la natura usuraia di un contratto di finanziamento fondiario nella sola clausola disciplinante l’estinzione anticipata.
La sentenza stabilisce che il cliente, in base secondo comma all’articolo 1815 del codice civile, non deve più pagare gli interessi per il prestito e se li ha pagati ha diritto alla restituzione.
A renderlo noto è l’avvocato Dario Nardone le cui deduzioni sono state accolte in un procedimento giudiziario civile. Il collegio pescarese ha concordato sul fatto che non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa anti-usura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare e quindi anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata del finanziamento; poiche’ la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e’ sufficiente la semplice stipula della clausola di estinzione anticipata senza necessita’ che il cliente chieda detta estinzione e quindi senza necessita’ che ne paghi il costo; trattandosi di promessa usuraria, e’ sufficiente la sola potenzialita’ che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali: pertanto e’ lecito calcolare il Taeg del finanziamento nella ipotesi che il cliente voglia estinguerlo gia’ alla scadenza della prima rata di preammortamento, per verificare se il costo da pagare e’ usurario; qualora il costo potenziale dell’estinzione anticipata si riveli usurario, il cliente e’ tenuto alla restituzione della sola somma ricevuta a prestito e non deve piu’ pagare gli interessi del finanziamento e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione. Secondo l’avvocato Nardone “la decisione esaminata segna un passo particolarmente rilevante a tutela della clientela bancaria: considerando che il Taeg deve comprendere tutti i costi accessori del credito (spese di istruttoria; polizze assicurative; spese di intermediazione), e’ ben difficile che il costo dell’estinzione anticipata, alla scadenza della prima rata di preammortamento, sia contenuto al di sotto del tasso soglia usurario; ad esempio, nel caso esaminato dal Tribunale pescarese, il superamento del tasso soglia si aveva sviluppando il Taeg solo con i costi accessori del credito, ovvero senza includervi il compenso pattuito per l’ipotesi che il cliente avesse voluto estinguere anticipatamente il finanziamento”.