E’ quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha respinto le istanze della ricorrente, la società arrivata seconda in graduatoria, condannandola anche al pagamento delle spese del giudizio.
Alla base del ricorso il presunto mancato rispetto della cosiddetta clausola sociale, ovvero del riassorbimento del personale della ditta uscente e, di conseguenza, un costo della manodopera diverso rispetto a quello indicato dall’aggiudicataria. Illegittimità non riscontrata dai magistrati che, al contrario, hanno accolto le motivazioni alla base della difesa da parte dell’ente e della società aggiudicataria.
“Attendevamo con fiducia l’esito di questo ricorso”, afferma l’assessore all’ambiente Marco Pozzi, “poiché la gara d’appalto, particolarmente complessa alla luce della recente evoluzione normativa, era stata seguita con particolare scrupolo dai nostri uffici e dalla centrale unica di committenza alla quale siamo associati. Ringrazio, pertanto, il personale dell’ente, in particolare il responsabile dell’area gestione del territorio Domenico Fineo, per l’importante lavoro svolto sia per la strutturazione e aggiudicazione della gara, sia per la fase successiva relativa al ricorso che ha certificato la regolarità e la trasparenza assoluta della procedura”.