Tra i nove indagati, il presidente della Gtm Michele Russo, il presidente della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Abruzzo Antonio Sorgi, l’ex presidente della Gtm Donato Renzetti; l’ingegnere pescarese Angelo Bellafronte Taraborrelli, direttore dei lavori della filovia; Pierdomenico Fabiani, responsabile unico del procedimento. La richiesta di archiviazione era stata presentata dal pm, Valentina D’Agostino, a cui si era opposto il Wwf. Michele Russo era indagato per truffa, falso e abuso d’ufficio, Antonio Sorgi per abuso d’ufficio. Particolarmente soddisfatto il presidente della Gtm Russo soprattutto dopo aver letto il contenuto del provvedimento che chiude la vicenda giudiziaria.
Sostanzialmente il gip ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’archiviazione e ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dei nove indagati “per insussistenza del fatto”. Alla luce delle risultanze investigative, il giudice ritiene “di dover concordare con le considerazioni svolte dal pm in ordine alla insussistenza di condotte penalmente rilevanti a carico degli indagati”. Il gip, inoltre, evidenzia che “gli elementi raccolti nel corso delle indagini non consentono di fondare un giudizio di responsabilita’ in capo agli indagati, e considerato che tali considerazioni non verrebbero in alcun modo scalfite da un approfondimento investigativo in quanto certamente non idoneo ad apportare elementi di novita’ rispetto a quanto sinora accertato, deve dunque essere disposta l’archiviazione del procedimento a carico degli indagati per insussistenza dei fatti loro ascritti”.
Nel provvedimento il giudice affronta preliminarmente l’aspetto sull’ammissibilita’ dell’atto di opposizione del Wwf: “sul punto – scrive – deve rilevarsi come non ricorrano profili di legittimazione neppure in ordine alla opposizione all’ archiviazione presentata dal Wwf; posto infatti che tale ente si propone, tra l’altro, il perseguimento di tutela e di valorizzazione della natura e dell’ambiente, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ipotizzabile legittimazione processuale esclusiva da parte del ministero dell’Ambiente, deve rilevarsi come nella specie con le condotte ascritte agli indagati non vengano in rilievo violazioni che possano aver cagionato danni all’ambiente, essendo stata invece contestata la sola violazione del procedimento amministrativo che prevede uno screening preliminare alla valutazione di impatto ambientale; nel caso in esame dunque venendo in rilievo la mera regolarita’ procedimentale nello svolgimento delle opere previste nell’appalto, non essendo stati neppure lamentati, attraverso l’opera in questione, concreti ed effettivi danni all’ambiente, ne deriva che difetta in capo al Wwf la qualifica di parte offesa”.
Secondo il gip “non essendovi stata alcuna lesione degli interessi che il Wwf persegue, ne consegue che difetta la qualifica di parte offesa in capo a tale ente e dunque ne consegue che l’atto di opposizione deve ritenersi inammissibile”.