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Pescara: opera sostanziale, il Tar promuove il Ponte Nuovo

Pescara. Il Tar approva definitivamente il Ponte Nuovo: respinti i ricorsi dei Liberatoscioli. Domani l’apertura delle buste per l’appalto.

Il Tribunale amministrativo regionale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, ha definitivamente respinto quest’oggi i ricorsi presentati dalla Generalmarmi di Fiorello e Paolo Liberatoscioli & C. contro la costruzione del Ponte Nuovo. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili o irricevibili o, ancora, infondati, nelle varie parti delle motivazioni presentate dall’impresa proprietaria delle superfici soggette a esproprio. La notizia è stata riferita dall’avvocato Tommaso Marchese, che ha difeso il Comune nel caso, accolta con un applauso dalla maggioranza dell’amministrazione Albore Mascia, che ora si prepara a procedere spedita alla costruzione del quarto attraversamento sul fiume Pescara.

Già domani, annuncia il sindaco, si procederà con l’apertura delle 17 buste contenenti le offerte per procedere con l’aggiudicazione del cantiere che, evidentemente, si intende far partire a settembre.

In particolare, il Tar ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’ampliamento delle aree da espropriare per la tardività del deposito, ben oltre i 15 giorni previsti dalla normativa. Irricevibile il secondo ricorso in quanto anch’esso presentato oltre i 60 giorni previsti dalla normativa. E’ stato dichiarato inammissibile il terzo ricorso contro la delibera del 2012 di approvazione del progetto definitivo, visto che contro l’atto sono stati proposti solo vizi di illegittimità. Infine è stata dichiarata infondata la domanda di annullamento del decreto di occupazione d’urgenza: la Generalmarmi ha contestato un ‘difetto di motivazione sulle ragioni di urgenza di occupazione’. Il Collegio ha invece rilevato che ‘ormai è divenuto dominante l’orientamento che tende a porre in primo piano l’urgenza sostanziale dell’occupazione qualora le ragioni dell’urgenza siano evincibili dagli atti del procedimento’. In altre parole, dagli atti risulta l’urgenza della realizzazione dell’opera pubblica, trattandosi, come ha rilevato il Tar, ‘di lavori già finanziati e riguardanti la realizzazione di una struttura di urbanizzazione primaria’. In definitiva il Tar ha respinto tutti i ricorsi, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, della somma di 4mila euro a titolo di spese processuali.