Pescara. Ancora dieci giorni di tempo per pagare l’Imu sulla seconda casa: entro il 17 giugno si paga l’acconto sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Attenzione alla confusione: la guida all’F24 sul sito del Comune.
Scadrà dieci giorni, il 17 giugno, il termine ultimo per il versamento dell’acconto Imu su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale. Il provvedimento di sospensione dal pagamento dell’imposta, varato dal Governo, vale infatti solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, accatastati da A2 ad A7 e per le relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, ossia garage, cantine e soffitta. In altre parole, se un utente ha due pertinenze entrambe classificate C2, quindi ha due garage, il primo sarà assimilato all’abitazione principale, per il secondo dovrà pagare l’acconto Imu. In soccorso dei pescaresi va la guida alla compilazione del modello F24 disponibile sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.pescara.it.
“Il primo problema è capire qual è l’abitazione principale”, sottolinea l’assessore alle Finanze Filippello, “ossia è quella in cui il nucleo familiare ha la residenza e la dimora abituale. Per tali immobili il Governo ha per ora sospeso il pagamento dell’acconto Imu, che invece si paga regolarmente per gli immobili classificati come A1, A8 e A9”.
Esonerati dall’acconto sulla prima casa anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti affittata. Stesso discorso per gli italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e chi dispone di un alloggio Ater regolarmente assegnato. Esonerati, infine, i possessori di terreni agricoli e incolti e di fabbricati rurali. L’acconto Imu si paga per le abitazioni principali classificate come A1, A8 e A9, quindi si versa il 50 per cento dell’aliquota deliberata del 3,5 per mille, ma quest’anno non si versa la quota allo Stato, bensì direttamente al Comune prendendo il 50 per cento dell’aliquota deliberata il 31 ottobre del 2012 e dividendola per due. L’aliquota, per tutti gli immobili non assoggettati ad agevolazioni, è pari a 10,25 per mille, mentre l’aliquota agevolata del 7,6 per mille è garantita per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, o concesse in comodato gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado, dunque genitore-figlio o figlio-genitore, o ancora per le unità immobiliari strumentali censite come C1, C2 e C3, utilizzate per l’esercizio dell’attività d’impresa dal proprietario e per le unità immobiliari classificate come D/03 destinate allo svolgimento di attività cinematografiche o teatrali. Aliquota al 9,6 per mille per le unità immobiliari classificate come A/10 utilizzate direttamente dal proprietario per l’espletamento dell’attività professionale.
Gli immobili del gruppo D, ad esempio i capannoni industriali, prevedono l’aliquota del 10,25 per mille, di cui il 7,6 per mille va interamente allo Stato e la differenza, ossia il 10,25 per mille meno il 7,6 per mille, quindi il 2,65 per mille, va al Comune. Per l’acconto si pagherà il 3,8 per mille allo Stato e l’1,325 per mille al Comune.
Data da segnare sull’agenda, dunque, quella del 17 giugno: scadenza fissata anche per il ravvedimento operoso per quanti non hanno pagato l’acconto lo scorso anno. E a differenza del 2012, per il 2013 non sono stati previsti pagamenti in tre rate, dunque la prossima scadenza sarà quella del 16 dicembre per il saldo.
Entro il 30 giugno – viene sottolineato dall’Ufficio tributi – andranno presentate le dichiarazioni Imu obbligatorie per tutti i casi in cui il Comune non può dire autonomamente come tassare l’immobile, e sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che usufruiscono di un’aliquota agevolata, nel caso siano avvenute variazioni rispetto all’anno precedente, o, ad esempio, coloro che hanno due pertinenze della stessa categoria all’abitazione principale e devono dichiarare su quale usufruiscono dell’agevolazione. “Prima la dichiarazione andava presentata entro 90 giorni dalla variazione”, conclude l’assessore Filippello, “oggi tutte le scadenze sono state unificate al 30 giugno dell’anno successivo alla variazione”.