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Pescara, i precari della Provincia respinti anche dal giudice del lavoro

Pescara. Bocciato il ricorso degli ex precari della Provincia: il giudice del lavoro respinge in toto le richieste dei 56 impiegati.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara Franco Di Pietro ha respinto il ricorso presentato dagli ex precari della Provincia di Pescara per la mancata stabilizzazione, inizialmente assicurata, del rapporto lavorativo da parte dell’ente pubblico. La sentenza del 28 maggio respige tutte le richieste degli ex lavoratori, sia quelle in via principale sia quelle in via subordinata. Sulla vicenda era stato presentato anche un ricorso dinanzi al Tar Abruzzo ma nel 2011 il Tribunale amministrativo lo ha respinto e ad oggi è ancora atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato. Sono 56 i firmatari del ricorso al Giudice del lavoro mentre gli ex precari erano in tutto 66

La precedente giunta provinciale (in carica fino al 2009) aveva raggiunto degli accordi sindacali in merito ai precari (che hanno lavorato per l’ente per oltre un decennio) e aveva anche adottato degli atti finalizzati alla futura stabilizzazione ma per il giudice questi atti non hanno comportato “alcuna precostituzione in favore dei lavoratori di un pieno diritto soggettivo alla assunzione a tempo indeterminato”. In un passaggio della sentenza il giudice evidenzia che la pubblica amministrazione non e’ “obbligata” alla stabilizzazione che e’ sempre rimasta nella “discrezionale disponibilita’ dell’ente stesso”. Un passaggio fondamentale nella vicenda dei precari e’ rappresentato dal programma triennale del fabbisogno di personale con il quale la Provincia ha deciso, a luglio 2010, di disattendere il piano di stabilizzazione e di non procedere alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per la giunta provinciale il piano di stabilizzazione era diventato inattuabile in conseguenza della nuova normativa in materia e per ragioni economico finanziarie. “La determinazione della amministrazione – per il giudice – appare sorretta da una adeguata motivazione ferma restando sia la piena discrezionalita’ della scelta compiuta sia in ogni caso la radicale insussistenza di un preesistente diritto soggettivo dei ricorrenti”. Di Pietro ha ritenuto inoltre che non possa configurarsi “alcun danno risarcibile” in merito alla mancata attuazione della stabilizzazione e rigetta le richieste di risarcimento.