Caramanico Terme. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Sulmona Marco Billi, lo scorso 6 dicembre, ha archiviato il procedimento ai danni dell’allora Sindaco di Caramanico Terme Mario Mazzocca, attualmente Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, scaturito da una denuncia dell’ex direttore del Parco Nazionale della Majella Nicola Cimini. Il GIP, nel merito, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero ritenendo “condivisibili le argomentazioni proposte nel merito dal pm” nell’atto menzionato risalente al 17 marzo 2016.
Circostanza, questa, che ha comportato l’archiviazione del procedimento penale e darà luogo ad un’azione di risarcimento danni da parte di Mazzocca e da vari suoi concittadini nei confronti del denunciante annunciata l’altro ieri dallo stesso Sottosegretario.
Nicola Cimini presentò una denuncia come privato cittadino, in quanto già alla data di stesura della stessa non era stato più confermato nel suo incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Majella (svolto per 17 anni ben oltre ogni limite della legge, che prevede una durata di cinque anni, reiterabile per una sola volta e comunque a seguito di una procedura di selezione pubblica) nonostante abbia fatto riferimento a “calcoli” effettuati dall’ufficio urbanistica dell’Ente parco.
In esito ad una complessa attività istruttoria, la Procura della Repubblica di Sulmona ha inteso archiviare l’indagine penale, non esercitando l’azione penale, e le relative motivazioni sono agevolmente desumibili dalla medesima “Richiesta di Archiviazione” formulata dal pm. Infatti, dalla sua semplice lettura, si apprende come “l’approvazione del nuovo PRG del Comune di Caramanico Terme è stato preceduto da ampie intese e confronti” con il Parco Nazionale della Majella. “Tale dato è stato confermato” non solo dal progettista del PRG ma anche dal Direttore del Parco “che sottoscrive l’intesa con il Comune di Caramanico concludendo un iter avviato dal denunciante”. Nel richiamato atto si legge, inoltre, che il PRG “viene approvato con pubblicazioni sul Bura 41/14 senza successivi rilievi”.
In ordine, poi, al presunto abnorme incremento volumetrico lamentato dal denunciante, il richiamato atto della Procura della Repubblica di Sulmona evidenzia “che l’incremento di volumetria stabilito e l’aumento della superficie di zonizzazione rientrano nei limiti consentiti”, come sarebbe confermato anche dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che il ‘Programma Complesso di Iniziativa Privata’ su Via Martiri Caramanichesi è venuto meno, e che il terreno oggetto della denuncia, “pur essendo stato incluso nel nuovo PRG, è semplicemente transitato dal precedente con identica destinazione senza possibilità di sviluppo”.
“Il mancato superamento”, conclude il Procuratore, “dei limiti di incrementazione volumetrica (20%) esclude la violazione di Legge 394/91 posta a fondamento della contestazione di abuso”. Ovvero il fatto non sussiste.
«E non poteva sussistere – dichiara Mario Mazzocca – dal momento che il nuovo PRG prevede uno sviluppo ampiamente rispettoso sia dei dettami normativi e di legge, e sia delle prescrizioni del Piano del Parco. Infatti, dalla semplice lettura dei dati oggi consultabili sul sito dell’Ente, si evince come, dal raffronto del nuovo e vecchio PRG, si verifichi un incremento volumetrico oltremodo modesto del 2,38% (pari a mc. 28.047), valore ampiamente compatibile con tutte le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti, così come sono ampiamenti rispettati i limiti imposti relativi alla popolazione per gli interventi residenziali (7,83% < 20 % consentito), al numero di posti letto per la ricettività turistica (5,32% < 20 % consentito), nonché alla superficie per gli insediamenti di tipo produttivo (3,53% < 20 % consentito)».
Nonostante la richiesta di archiviazione del pm, Nicola Cimini, come prima, un qualunque cittadino italiano, il 9 aprile 2016 ha proposto opposizione all’archiviazione che è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le udienze preliminari, Marco Billi, il quale ha anche ribadito la correttezza della scelta d’archiviazione intrapresa dall’Ufficio inquirente, non sussistendo il fatto-reato denunciato.