Pescara. “L’utilizzo della vettura Ato da parte del presidente per poter assolvere i propri impegni di parlamentare non vale a smentire la tesi del peculato, costituendo finalità palesemente estranea alle attività dell’Ato”.
E’ il passaggio centrale della motivazione riguardante la condanna di due anni e otto mesi di reclusione per peculato inflitta, tre mesi fa, dal Tribunale collegiale di Pescara all’ex presidente dell’Ato, Giorgio D’Ambrosio, relativamente del processo sul cosiddetto “partito dell’acqua” che si sarebbe creato in Abruzzo nell’ambito dell’Ato numero 4 pescarese.
La condanna riguarda l’utilizzo da parte di D’Ambrosio, all’epoca dei fatti parlamentare, dell’autovettura e dei telepass dell’Ato per recarsi a Roma, nel periodo compreso tra il settembre 2006 e il novembre 2007, per motivi estranei alle finalita’ dell’ente.
In ogni caso, ai fini della quantificazione della pena, “si apprezza l’opportunità di un contenimento della stessa in virtù della considerazione che l’uso delle vetture, come del telepass, per scopi estranei all’Ato non avveniva per finalità biasimevoli o riprovevoli, pur in presenza di un constatato sviamento dalle funzioni dell’Ato”.
L’inchiesta si e’ notevolmente ridimensionata e, infatti, i giudici pescaresi hanno condannato solo l’ex presidente dell’Ato e per un solo reato. Per quanto riguarda gli altri reati contestati, a vario titolo, a tutti gli undici imputati, nella motivazione, contenuta in una ventina di pagine, il giudice estensore Rossana Villani, spiega sostanzialmente che l’assoluzione e’ dovuta al fatto che le contestazioni “non hanno trovato riscontro nell’approfondimento dibattimentale”.
Rispetto alle accuse di peculato contestate a D’Ambrosio riguardanti le spese di rappresentanza per cene e altre attività conviviali, anche attraverso l’utilizzo di una carta Kalibra, a disposizione dell’ente, il Tribunale ha deciso per l’assoluzione in quanto ritiene che “non sussiste un quadro indiziario idoneo a supportare l’impianto accusatorio”. Secondo i giudici, “non ci sono elementi per ritenere che si trattò di spese di interesse meramente personale o comunque privato”.
Per D’Ambrosio e altri imputati è, inoltre, intervenuta la prescrizione relativamente alla questione di una delibera dell’Ato sulla proroga di alcuni incarichi e ad altri aspetti attinenti sempre le procedure di affidamento di incarichi e consulenze.